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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1737

Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili. (024U1737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2010)
Testo in vigore dal:  26-8-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

((
1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.

2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa
))
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".