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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249

Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2006, ad eccezione degli artt. 32, 33, 34, 35 e 36, che entrano in vigore il 1° gennaio 2007; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, che entrano in vigore il 1° giugno 2007.
Testo in vigore dal:  26-8-2006

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 142. - 1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».