stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-5-2005 al: 25-8-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Visto l'articolo 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che prevede la delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE, del 31 maggio 1999, recante il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 29 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, così come modificati, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza di energia elettrica.
Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive 6 novembre 2003, n. 367, recante il regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;
Vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le attività produttive, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, che svolgono attività di cui all'allegato I del presente decreto, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- La legge 8 luglio 1986 n. 349 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- La direttiva 1996/61 ICE del Consiglio del 24 settembre 1996 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.
- L'art. 22 della legge 31 ottobre 2003 n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), così recita:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento). - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale».
- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 77 (Interventi ambientali). - 1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988. n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003, reca: «Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale».
- La legge 31 luglio 2002 n. 179 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48).
- La decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999 è pubblicata nella G.U.C.E. 15 giugno 1999, n. L 148.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 29 maggio 2003 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998. n. 92, S.O.
- Si riporta il testo degli artt. 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche.
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».
«Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
L'art. 14-bis così recita: Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giomi dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso è espresso da un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. -
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, pubblicata Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994 reca: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante: «riforma dell'organizzazione del Governo» e successive modificazioni:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, concerne: «regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, è pubblicato in GUCE 24 aprile 2001, n. L 114.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
«Art. 18 (Trasmissione di dati a stati ed organismi terzi). - 1. L'Europol può trasmettere dati di carattere personale conservati al suo interno a Stati ed organismi terzi di cui all'art. 10, paragrafo 4, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora:
1) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell'art. 2;
2) sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati in tale Stato o organismo e;
3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2.
2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità le norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol agli Stati ed organismi terzi di cui all'art. 10, paragrafo 4.
Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del Consiglio e sente il parere dell'autorità di controllo comune di cui all'art. 24.
3. L'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di dati di carattere personale e in particolare:
1) del tipo di dati;
2) della loro finalità;
3) della durata del trattamento previsto e;
4) delle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4.
4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all'Europol da uno Stato membro, l'Europol può trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con l'accordo dello Stato membro. Lo Stato membro può esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o meno, revocabile in qualsiasi momento.
Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, l'Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non sia di natura tale da:
1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento di funzioni rientranti nella competenza di uno Stato membro;
2) costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato membro o poter arrecargli comunque pregiudizio.
5. La responsabilità circa la legittimità della trasmissione incombe all'Europol. Esso deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione è autorizzata solo se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Ciò non riguarda la trasmissione dei dati di carattere personale per cui è necessaria una domanda dell'Europol.
6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1 riguardi informazioni che devono essere tenute segrete, essa è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3, è stato modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003, n. 48.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25.
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84, reca: «misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».
- Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251, reca: «disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, 6 novembre 2003, n. 367, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54.
La direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 199l, è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990: n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.».
- L'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251), è il seguente:
«8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.».
- L'art. 27, commi 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così recita:
«5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».
- L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così recita:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c), per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».