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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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Art. 77

Interventi ambientali
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003.