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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2003, n. 319

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/12/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2008)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-12-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n.  477,  e  6 novembre  2000, n. 347, con i quali, fino alla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,  e'  stato
determinato,  in  via  provvisoria,  rispettivamente  il riordino del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero della pubblica istruzione;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle
Accademie   di   belle   arti,   dell'Accademia  musicale  di  danza,
dell'Accademia  di  arte  drammatica, degli istituti superiori per le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  e  degli Istituti musicali
pareggiati;
  Sentite,   in  data  21 marzo  2002,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
agosto 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002,  nel  quale  viene  tra  l'altro  evidenziato  il carattere non
definitivo   dell'assetto   organizzativo   stabilito   dal  presente
regolamento,  dovendosi  provvedere  alla  sua  revisione  a  seguito
dell'adeguamento    della    disciplina   sostanziale   del   sistema
dell'istruzione  alla  riforma del titolo V della Costituzione recata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Considerata  d'altra  parte  la necessita' primaria e indefettibile
per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
dotarsi  di  una  struttura  organizzativa  adeguata al governo della
attuale   complessa   fase  organizzativa,  fermo  restando  che,  ad
ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta revisione;
  Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera
dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
  Considerato  che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per
l'espressione  del  parere  della  settima Commissione permanente del
Senato  della  Repubblica,  cui  lo  schema  di  regolamento e' stato
assegnato  in  data  22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13,
comma 2,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare
il regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
  Considerato  peraltro  che  con  deliberazione n. 6/2003/P, in data
27 marzo  2003,  la  Sezione  del  controllo della Corte dei conti ha
parzialmente   censurato   talune  disposizioni  del  regolamento  30
dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte
medesima;
  Ferma  rimanendo  l'esigenza di osservare il numero delle strutture
previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
    a) Ministro,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca;
    b)  Ministero,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
    d) CUN,  il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo
17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    e) CONVSU,  il  Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario  di  cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
    f) CSPI,  il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
    g) CNPI,  il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    l)  CIVR,  il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione della
ricerca  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
    m)  CNSU,  il  Consiglio  nazionale  degli studenti universitari,
istituito  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 dicembre
1997,  n.  491,  a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
    n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
    o) INDIRE,    l'Istituto    nazionale   di   documentazione   per
l'innovazione  e  la  ricerca  educativa  di  cui  all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
    p) INVALSI,  l'Istituto  nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione   di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
    q) IRRE,   l'istituto  regionale  di  ricerca  educativa  di  cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    r) AIPA,    l'Autorita'    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione   di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
    s) OCSE,  l'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo sviluppo
economico,  di  cui  alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
    t) ESA,  l'Agenzia  spaziale  europea  di  cui  alla  convenzione
firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina, nei casi indicati dalla legge, funzionari dello
          Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: «prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - La  legge  9 maggio  1989, n. 168, reca: «Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, reca
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1° dicembre  1999,  n. 477, reca «Regolamento recante norme
          concernenti       l'organiz-zazione      del      Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
          2000,   n.   347,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          organizzazione del Ministero della pubblica istruzione».
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n. 508, reca: «Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 2, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              «2.  Gli  schemi  di  regolamento di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.».

          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 102, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «102.  Il  Consiglio  universitario  nazionale (CUN) e'
          organo   elettivo   di   rappresentanza  delle  istituzioni
          autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
                a) sulla programmazione universitaria;
                b) sui  criteri  per  la utilizzazione della quota di
          riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita';
                c) sui  decreti  di  cui  ai  commi  95 e 96, nonche'
          sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
                d) sui settori scientifico-disciplinari;
                e) sul  reclutamento dei professori e dei ricercatori
          dell'universita'.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          19 ottobre 1999, n. 370:
              «  Art.  2  (Comitato  nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
          scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
          Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,   previo   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
          Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
          principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
          atti. Il Comitato:
                a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza dei rettori delle uni-
          versita'   italiane  (CRUI),  del  Consiglio  universitario
          nazionale  (CUN)  e  del Consiglio nazionale degli studenti
          universitari (CNSU), ove costituito;
                b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
                c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
                d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
          dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
          riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
          sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio,  del  24 settembre  1998,  sulla cooperazione in
          materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
          superiore;
                e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte;
                f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
          vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
          universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229;
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
          attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime.
              2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
          decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
          fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
          l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
          presente articolo.
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. l, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
              4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
          abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233:
              «Art.   2  (Competenze  e  composizione  del  Consiglio
          superiore  della  pubblica  istruzione).  - 1. Il Consiglio
          superiore  della  pubblica istruzione e' organo di garanzia
          dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
          supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
          di  Governo  nelle  materie  di  cui  all'art.  1, comma 3,
          lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.  Il  Consiglio  formula  proposte  ed esprime pareri
          obbligatori:
                a) sugli  indirizzi  in  materia di definizione delle
          politiche del personale della scuola;
                b) sulle   direttive   del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di seguito denominato «Ministro» in materia di
          valutazione del sistema dell'istruzione;
                c) sugli  obiettivi, indirizzi e standard del sistema
          di  istruzione  definiti  a livello nazionale nonche' sulla
          quota  nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi
          di studio;
                d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
              3.  Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
          il Ministro ritenga di sottoporgli.
              4.  Il  Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
          pareri  facoltativi  su  proposte  di  legge e in genere in
          materia  legislativa e normativa attinente all'istruzione e
          promuove   indagini  conoscitive  sullo  stato  di  settori
          specifici  dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
          di relazioni al Ministro.
              5.  Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
          formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
                a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
          rappresenta  il personale delle scuole statali nei consigli
          scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
          una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
                b) quindici  sono nominati dal Ministro tra esponenti
          significativi  del  mondo  della  cultura, dell'arte, della
          scuola,  dell'universita',  del lavoro, delle professioni e
          dell'industria,   dell'associazionismo  professionale,  che
          assicurino  il  piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
          tre  sono  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata
          Stato-regioni  citta' e autonomie locali e tre sono esperti
          designati dal CNEL;
                c) tre  sono  eletti rispettivamente uno dalle scuole
          di  lingua  tedesca,  uno dalle scuole di lingua slovena ed
          uno dalle scuole della Valle di Aosta;
                d) tre  sono  nominati dal Ministro in rappresentanza
          delle    scuole   pareggiate,   parificate   e   legalmente
          riconosciute  e  delle scuole dipendenti dagli enti locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
              6.   Il   Consiglio   superiore   e'  integrato  da  un
          rappresentante   della   provincia   di  Bolzano,  a  norma
          dell'art.  9 del testo unificato del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 gennaio  1973,  n. 116, e decreto del
          Presidente   della  Repubblica  4 dicembre  1981,  n.  761,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 febbraio   1983,   n.  89,  o,  rispettivamente,  da  un
          rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.
          7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988,  n.  405,  come  modificato  dal  decreto legislativo
          24 luglio  1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il
          parere  sui  progetti  delle  due  province  concernenti la
          modifica  degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera c).
              7.   Fino   al  riordino  del  settore  dell'istruzione
          artistica  superiore  il  consiglio  e'  integrato  da  tre
          rappresentanti  eletti del personale docente e dirigente in
          servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
          superiori delle industrie artistiche.
              8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
          incarichi  di  Ministro  o  di Sottosegretario di Stato non
          sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
          superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
          superiore  non  sono  rieleggibili  piu'  di  una volta. Il
          personale  in  servizio  nelle scuole statali che sia stato
          eletto  nel  consiglio  superiore  puo'  chiedere di essere
          esonerato  dal  servizio  per  la  durata  del  mandato. Il
          relativo  periodo  e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  ivi
          compresi   l'accesso   alla   dirigenza  e  l'accesso  alle
          procedure    per    il   conseguimento   di   miglioramenti
          retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
              9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
          sono  stabiliti  i  termini e le modalita' per le elezioni,
          che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
          delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
          designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              «Art.  23.  -  1. Il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione,  istituito  a  norma del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 416, sostituisce le
          sezioni  seconda  e  terza  del  consiglio  superiore della
          pubblica   istruzione,  le  sezioni  quarta  e  quinta  del
          consiglio  superiore  delle  antichita'  e  belle  arti per
          quanto  concerne  le materie scolastiche, e il consiglio di
          disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947,
          n. 1477.
              2.  Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'
          formato   da   settantaquattro   componenti,   secondo   le
          proporzioni indicate nel comma successivo.
              3.  Fanno  parte del Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione:
                a) quarantasette rappresentanti del personale docente
          di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine
          e   grado,  esclusa  l'universita',  eletti  dal  personale
          docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite:
          quattro  per  la  scuola materna, quattordici per la scuola
          elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli
          istituti  di  istruzione  secondaria  superiore, tre per le
          scuole  di  istruzione artistica, una per le scuole statali
          italiane all'estero;
                b) tre  rappresentanti  del  personale  docente delle
          scuole  pareggiate,  parificate  e legalmente riconosciute,
          designati dal Ministro della pubblica istruzione;
                c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                d) tre  rappresentanti  dei  presidi,  di  cui uno di
          scuola  media,  uno  di  istituto  di istruzione secondaria
          superiore  ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                f) un  rappresentante  del  personale dirigente delle
          scuole  pareggiate,  parificate  e legalmente riconosciute,
          designato dal Ministro della pubblica istruzione;
                g) tre  rappresentanti  del personale amministrativo,
          tecnico  e  ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
          statali,  eletti  dal  personale corrispondente in servizio
          nelle predette scuole;
                h) cinque  rappresentanti  del  mondo dell'economia e
          del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia
          e del lavoro;
                i) due       rappresentanti       del       personale
          dell'amministrazione    centrale   e   dell'amministrazione
          scolastica  periferica, di cui uno appartenente a qualifica
          funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
          di ruolo in servizio nei predetti uffici;
                l) due  rappresentanti  del  Consiglio  universitario
          nazionale, eletti nel suo seno;
                m) tre   rappresentanti   complessivi  del  personale
          docente,  direttivo  ed ispettivo, rispettivamente, uno per
          le  scuole  di  lingua tedesca, uno per le scuole di lingua
          slovena  ed  uno per le scuole della Valle di Aosta, eletti
          dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
              4.   Il   Consiglio   nazionale   e'  integrato  da  un
          rappresentante   della   provincia  di  Bolzano,  ai  sensi
          dell'art.  9 del testo unificato del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 giugno  1973,  n.  116, e decreto del
          Presidente   della  Repubblica  4 dicembre  1981,  n.  761,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il
          parere   sul  progetto  della  provincia  di  modifica  dei
          programmi di insegnamento e di esame.
              5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri
          del  Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale
          non  sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta. Il Consiglio
          nazionale  si  riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
          riunisce  altresi'  ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
          membri ne faccia richiesta.
              6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
              7.  Il  personale  di ruolo e non di ruolo delle scuole
          statali  che  sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e
          nei  consigli  per  il  contenzioso puo' chiedere di essere
          esonerato dal servizio per la durata del mandato.
              8.  Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti,
          come servizio di istituto nella scuola.
              9.  Le  elezioni  dei rappresentanti delle categorie di
          cui  alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono
          effettuate con le modalita' di cui al successivo art. 31.
              10.  Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di
          cui  alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi
          con  le  modalita' di cui al successivo art. 31 le relative
          liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508:
              «Art.  3  (Consiglio  nazionale  per  l'alta formazione
          artistica  e  musicale).  -  1.  E'  costituito,  presso il
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica,  il  Consiglio nazionale per l'alta formazione
          artistica  e  musicale  (CNAM),  il  quale esprime pareri e
          formula proposte:
                a) sugli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 7
          dell'art.  2,  nonche'  sugli  schemi  di decreto di cui al
          comma 5 dello stesso articolo;
                b) sui regolamenti didattici degli istituti;
                c) sul reclutamento del personale docente;
                d) sulla  programmazione  dell'offerta  formativa nei
          settori artistico, musicale e coreutico.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
                  1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
          in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1;
                  2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
          universitario nazionale (CUN);
                b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
          componenti del CNAM;
                c) il funzionamento del CNAM;
                d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
          seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
          conseguentemente modificata.
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA;
                b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati;
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1;
                e) un direttore amministrativo.
              4.  Le  elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
          cui  al  comma 3  si  svolgono, con modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, presso il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla base di
          liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
          stabilita per le votazioni.
              5.  Per  il  funzionamento del CNAM e dell'organismo di
          cui  al  comma  3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
          milioni.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1, comma 2, e 5,
          comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
              «Art. 1. - (Omissis).
              2.  Sulla base degli indirizzi di cui al comma l, delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, dei
          piani  e  dei programmi di competenza delle amministrazioni
          dello  Stato,  di  osservazioni  e  proposte delle predette
          amministrazioni,  e'  predisposto,  approvato e annualmente
          aggiornato,  ai  sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
          Programma   nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di  durata
          triennale.  Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e  internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto  delle
          iniziative,  dei  contributi  e  delle  realta'  di ricerca
          regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono,  con  risorse  disponibili  sui  loro  stati di
          previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni,
          ivi  comprese,  con  le specificita' dei loro ordinamenti e
          nel    rispetto   delle   loro   autonomie   ed   attivita'
          istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca.
              Gli   obiettivi   e   gli   interventi  possono  essere
          specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie,
          enti  di  ricerca,  anche prevedendo apposite intese tra le
          amministrazioni dello Stato.».
              «Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
          ricerca).  -  1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
          di  indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca (CIVR),
          composto  da  non piu' di sette membri, anche stranieri, di
          comprovata  qualificazione  ed  esperienza,  scelti  in una
          pluralita'   di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.  Il
          comitato,  sulla  base  di  un  programma  annuale  da esso
          approvato:
                a) svolge  attivita'  per il sostegno alla qualita' e
          alla  migliore  utilizzazione  della  ricerca scientifica e
          tecnologica    nazionale.    A   tal   fine   promuove   la
          sperimentazione,   l'applicazione   e   la   diffusione  di
          metodologie,  tecniche  e  pratiche  di  valutazione  della
          ricerca;
                b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
          valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
          scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
          l'applicazione;
                c) d'intesa   con   le   pubbliche   amministrazioni,
          progetta  ed  effettua  attivita' di valutazione esterna di
          enti  di  ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
          progetti  e  programmi  di  ricerca  da  esse  coordinati o
          finanziati;
                d) predispone   rapporti  periodici  sulle  attivita'
          svolte  e  una  relazione annuale in materia di valutazione
          della  ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, ai Ministri
          interessati e al CIPE;
                e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
          da  parte  di  enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia
          previsto  dalla  normativa vigente, di un apposito comitato
          incaricato  della  valutazione  dei risultati scientifici e
          tecnologici  dell'attivita'  complessiva  dell'ente  e, ove
          ricorrano, degli istituti in cui si articola.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1997,  n.  491,  reca: «Regolamento recante istituzione del
          consiglio  nazionale  degli  studenti universitari, a norma
          dell'art.  20,  comma  8,  lettera b), della legge 15 marzo
          1997, n. 59».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 20, comma 8, lettera
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              « 8. In sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) (omissis);
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema  universitario, prevedendo altresi l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta.».
              - Il  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
          «Riordino   del   Centro   europeo  dell'educazione,  della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  Museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica  «Leonardo  da  Vinci»,  a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

              «Art.    1    (Trasformazione    del   Centro   europeo
          dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del
          sistema   dell'istruzione).   -   1.   Il   Centro  europeo
          dell'educazione,   di   cui   all'art.   290   del  decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, con sede in Frascati,
          e'   trasformato   in  «Centro  europeo  dell'educazione  -
          Istituto   nazionale   per   la   valutazione  del  sistema
          dell'istruzione»,    di    seguito   denominato   Istituto.
          L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
          pubblica  istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione
          con  propria  direttiva  individua le priorita' strategiche
          delle  quali  l'Istituto dovra' tener conto per programmare
          l'attivita' di valutazione.
              2.  L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
          Centro   europeo   dell'educazione,  mantiene  personalita'
          giuridica  di  diritto pubblico ed autonomia amministrativa
          ed   e'   dotato   di  autonomia  contabile,  patrimoniale,
          regolamentare  e di autonomia finanziaria come definita dal
          regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
              3.  In  particolare,  l'Istituto  valuta l'efficienza e
          l'efficacia  del  sistema di istruzione nel suo complesso e
          analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
          scolastica,   inquadrando   la  valutazione  nazionale  nel
          contesto  internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
          della  dispersione  scolastica  con riferimento al contesto
          sociale  ed  alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
          attivita'  di  valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
          fornisce  supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
          per  la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
          e  supporto  alle  singole  istituzioni  scolastiche  anche
          mediante   la   predisposizione   di   archivi  informatici
          liberamente  consultabili;  valuta  gli effetti degli esiti
          applicativi  delle iniziative legislative che riguardano la
          scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
          innovazione  promossi  in  ambito  nazionale;  assicura  la
          partecipazione    italiana    a    progetti    di   ricerca
          internazionale  in  campo valutativo e nei settori connessi
          dell'innovazione organizzativa e didattica.
              4.   All'Istituto  sono  altresi'  trasferiti,  con  le
          inerenti  risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
          dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
              5.  Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che
          comportino  attivita'  di valutazione e di promozione della
          cultura   dell'autovalutazione   da   parte   delle  scuole
          l'Istituto  si avvale, sulla base della direttiva di cui al
          comma  1,  anche  dei  servizi  dell'amministrazione  della
          pubblica  istruzione istituiti sul territorio provinciale e
          delle  specifiche  professionalita' degli ispettori tecnici
          dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  76  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              «Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca,
          sperimentazione   e  aggiornamento  educativi).  -  1.  Gli
          Istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento   educativi   (IRRSAE)  sono  trasformati  in
          Istituti   regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE).  Tali
          istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,
          dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  che, nel
          quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici
          di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
          ordinamenti  scolastici, svolgono funzioni di supporto agli
          uffici     dell'amministrazione,     anche    di    livello
          sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
          e  consorzi,  ai  sensi dell'art. 21, comma 10, della legge
          15 marzo  1997,  n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e
          collaborazione  con  l'Istituto nazionale di documentazione
          per   l'innovazione  e  la  ricerca  educativa,  l'Istituto
          nazionale  per  la valutazione del sistema dell'istruzione,
          le universita' e con le altre agenzie educative.
              2.  Gli  istituti  di cui al comma 1 per l'espletamento
          delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa
          e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          didattico-pedagogico  e  nell'ambito  della  formazione del
          personale  della  scuola,  e  si  coordinano con l'Istituto
          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca
          educativa,  con  le  universita'  e  con  le  altre agenzie
          formative.
              3.  L'organizzazione  amministrativa,  organizzativa  e
          finanziaria    degli   IRRE   e'   definita   dall'apposito
          regolamento  di  cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,   che   ne  individua  gli  organi  di  direzione,
          scientifici  e di controllo e i relativi poteri, le risorse
          di  personale  e  finanziarie  e  definisce  i raccordi con
          l'amministrazione  regionale.  Si  applica  l'art. 19 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:

              «Art.   4.   -   1.   E'   istituita   l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai
          fini  del presente decreto Autorita', la quale opera presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri con autonomia
          tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.
              2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito dal
          presidente  e  da quattro membri, scelti tra persone dotate
          di  alta  e riconosciuta competenza e professionalita' e di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
          Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente, su
          proposta  di  quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nomina  con proprio decreto, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  gli  altri  quattro membri.
          L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
          dei  quattro  membri  dell'Autorita'  sono  comprovate  dal
          relativo  curriculum  di  cui  e' disposta la pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, in
          allegato ai suddetti decreti.
              3.  Il  presidente  e i quattro membri durano in carica
          quattro  anni  e  possono essere confermati una sola volta.
          Per   l'intera   durata   dell'incarico  essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
          qualsiasi   natura,   essere   imprenditori   o   dirigenti
          d'azienda;   nei   due   anni  successivi  alla  cessazione
          dell'incarico  non  possono  altresi'  operare  nei settori
          produttivi  dell'informatica.  I  dipendenti  statali  ed i
          docenti  universitari,  per  l'intera durata dell'incarico,
          sono  collocati,  rispettivamente, nella posizione di fuori
          ruolo e di aspettativa.
              4.   Al   funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi
          dell'Autorita',  al  fine  della  corretta esecuzione delle
          deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
          un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
          dell'Autorita'  ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
          direttore  generale  dura  in  carica tre anni, puo' essere
          confermato,  anche  piu'  di una volta, ed e' soggetto alle
          disposizioni di cui al comma 3.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate  le  indennita' da corrispondere al presidente,
          ai quattro membri ed al direttore generale.».
              - La  legge  28 marzo  1962, n. 232, reca: «Ratifica ed
          esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la
          cooperazione  e  lo  sviluppo economici firmati a Parigi il
          14 dicembre 1960».
              - La  legge  9 giugno  1997, n. 358, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  istitutiva  di  una Agenzia
          spaziale  europea  -  A.S.E., firmata a Parigi il 30 maggio
          1975».