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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  6-8-1999

Art. 2

Competenze e composizione
del Consiglio superiore della pubblica istruzione
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnicoscientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Statoregioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
"3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) a o) - (Omissis);
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89: (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):
"Art. 9. - 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.
3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.
4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405: (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
"Art. 7. - 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.
4. (Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2)".
- Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento".