LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 3-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
   Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

  1.  E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la valutazione del
sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di
comprovata  qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti  in  una  pluralita'  di  settori metodologici e disciplinari,
anche  in  ambito  non accademico e nominati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari.  Con  distinto
decreto   dello  stesso  Ministro,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  disciplinati  il  funzionamento del
Comitato  e  la durata in carica dei suoi componenti secondo principi
di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle
   universita'  previa  consultazione  della  Conferenza  dei rettori
   delle  universita'  italiane  (CRUI),  del Consiglio universitario
   nazionale   (CUN)   e   del  Consiglio  nazionale  degli  studenti
   universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove  la  sperimentazione,  l'applicazione  e la diffusione di
   metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina  ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che
   i  nuclei  di  valutazione  degli  atenei sono tenuti a comunicare
   annualmente;
d) predispone  ed  attua,  sulla  base  delle relazioni dei nuclei di
   valutazione  degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un
   programma  annuale  di  valutazioni esterne delle universita' o di
   singole    strutture    didattiche,    approvato    dal   Ministro
   dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, con
   particolare    riferimento    alla    qualita'   delle   attivita'
   universitarie,  sulla  base  di  standard  riconosciuti  a livello
   internazionale,   nonche'   della  raccomandazione  98/561/CE  del
   Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di
   garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;
e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle   attivita'  di
   valutazione svolte;
f) svolge  i  compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di
   entrata  in  vigore  della presente legge, all'Osservatorio per la
   valutazione  del  sistema  universitario  di  cui  al  decreto del
   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
   tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca
   scientifica   e   tecnologica,   ulteriori  attivita'  consultive,
   istruttorie,  di  valutazione,  di  definizione  di  standard,  di
   parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte
   attivita'  delle  universita', nonche' ai progetti e alle proposte
   presentati dalle medesime.
  2.  A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI,
riserva,  con  proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio
di  cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il
finanziamento  ordinario  delle  universita'  per l'attribuzione agli
atenei  di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati
ed  in  relazione  agli  esiti  dell'attivita'  di valutazione di cui
all'articolo 1 e al presente articolo.
  3.  Alla  data  di  insediamento  del  Comitato  nazionale  per  la
valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per
la  valutazione  del sistema universitario. Al Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  1,  comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;  la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle
attivita'  del  Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere
dal 1o gennaio 1999.
  4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il
secondo  e  il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 141) che
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, e'
soppresso  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario (CNVSU), istituito dal presente articolo 2.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2  agosto  2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 18) che
il  Comitato  nazionale  per la valutazione del sistema universitario
(CNVSU)   di   cui  al  presente  articolo  2,  e'  prorogato,  nella
composizione  esistente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  D.L.  3  giugno 2008, n. 97, fino al 31 maggio 2009
ovvero,  se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento
delle   procedure   occorrenti  a  rendere  effettivamente  operativa
l'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca  (ANVUR),  di  cui  all'articolo  2,  commi da 138 a 141, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.