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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 8-7-2002
al: 10-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi  in  materia  tributaria, con particolare riferimento alle
accise  sui  prodotti  petroliferi,  alle  tasse automobilistiche, al
potenziamento   dell'attivita'   di  riscossione  dei  tributi,  alla
gestione  unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
operare  interventi  per  la  trasformazione  ed il riassetto di enti
pubblici,  per  la  razionalizzazione  ed il contenimento della spesa
farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree
svantaggiate,  nonche'  per  l'attuazione di una sentenza della Corte
Costituzionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, del Ministro della salute e
del  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                   Proroghe di termini in materia
                 di accise e in materia finanziaria

  1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  prorogate da ultimo, fino al 30
giugno  2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16,  sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta
nell'articolo  1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  2  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  3  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  2001,  n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,
con  l'articolo  4  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono  ulteriormente  prorogate  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
  5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n.  308,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
  6.  Nell'articolo  128,  comma  6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre  2002".  Entro  quest'ultimo  termine e' data attuazione al
provvedimento   emanato   in   applicazione   del   disposto  di  cui
all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
  7.  Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002,
i  termini  previsti  dall'articolo  8,  commi 2 e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  maggio 2001, n. 345, concernenti la
trasmissione  dei  programmi  dettagliati  degli  interventi previsti
dagli  articoli  9  e  15  della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono
differiti al 10 agosto 2002.