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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 121

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2003)
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Testo in vigore dal: 29-4-2001
al: 5-9-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59, ed, in particolare, gli
articoli  11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), e q),
13, comma 2, e 17, comma 1;
  Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visti gli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;
  Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
526;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  287,  ed in
particolare l'articolo 8;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Considerato  che  l'articolo  7 del predetto decreto legislativo n.
300  del  1999,  ha  integrato  i principi e i criteri direttivi gia'
previsti  dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione
e  disciplina  degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di
direzione politica;
  Considerato,  altresi',  che il citato articolo 7, comma 2, lettera
c),   del   decreto  legislativo  n.  300  del  1999  stabilisce  che
l'organizzazione  degli  uffici preposti al controllo interno avviene
anche  attraverso  la  provvista  di  adeguati  mezzi finanziari e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato n. 127/2000, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio
2000;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2001;
  Visti  i  rilievi  formulati dalla Corte dei conti in data 3 aprile
2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici   di   diretta   collaborazione:   gli  uffici  di  diretta
   collaborazione    con   il   Ministro   delle   finanze   previsti
   dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio
   1993,  n.  29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
   1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle finanze;
c) Ministero: il Ministero delle finanze;
d) decreto  legislativo  n.  29,  del  1993: il decreto legislativo 3
   febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
e) Sottosegretari  di  Stato:  i  Sottosegretari  di  Stato presso il
   Ministero delle finanze;
f) ruolo  unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
   statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
   febbraio 1999, n. 150.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera abrogata).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma l, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 11, comma 1, 12,
          comma  1,  13,  comma  2 e 17 comma 1, della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   recante:   "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa",   pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2. - 7. (Omissis).".
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  11,  il  Governo  si
          atterra',  oltreche' ai princi'pi generali desumibili dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e  dei princi'pi e dei criteri direttivi indicati dall'art.
          4  e  dal  presente  articolo,  in ogni caso riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,   ne  sia  assicurata  la  fruibiita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire  criteri  generali  e  princi'pi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.-3. (Omissis).".
              "Art. 13. - 1. (Omissis).
              2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
              3. (Omissis).".
              "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  princi'pi  generali  desumibii dalla legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.
              2. (Omissis).".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  14  e 19 del
          decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  recante:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta
          Uffificiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e  sub-procedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n. 1100 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni
          altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
          Gabinetti  dei  Ministri e delle Segreterie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma 3, lettera p) della legge 23
          agosto  1988,  n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4. Gli  incarichi  di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7.  Gli incarichi di direzione degli uffici diigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza.
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 9, 10, 11 e 12
          della  legge 24 aprile 1980, n. 146, recante: "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 1980)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115:
              "Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria
          e'  istituito,  alle  dirette dipendenze del Ministro delle
          finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario.
              Il servizio svolge i seguenti compiti:
                0a) elabora  studi di politica economica e tributaria
          e   di   analisi  fiscale  in  conformita'  agli  indirizzi
          stabiliti  dal  Ministro delle finanze, per la definizione,
          da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi
          e  dei  programmi  da attuare, anche ai sensi del combinato
          disposto  degli  articoli  3  e  14 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.   29,   nonche'   ai   fini   della
          programmazione   sistematica  dell'attivita'  antievasione;
          formula  proposte  riguardanti  le  stesse materie, nonche'
          volte  alla  predisposizione ed attuazione dei programmi di
          accertamento;
                a) controlla,  sulla  base  di  direttive emanate dal
          Ministro  delle  finanze, sentite le competenti commissioni
          parlamentari,  l'attivita'  di  verifica  e accertamento di
          uffici   espressamente  individuati  in  base  ad  elementi
          oggettivi  nella  direttiva  stessa,  avvalendosi anche dei
          dirigenti  ministeriali  e degli ufficiali della Guardia di
          finanza  con  incarichi  di  comando;  controlla, altresi',
          sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze,
          le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
                b) al fine del migliore espletamento dei controlli di
          cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria,
          eseguire   verifiche   e  controlli  ed  intervenire  nelle
          verifiche  in  corso di svolgimento da parte degli uffici e
          della Guardia di finanza;
                c) provvede,  in via straordinaria, alle verifiche ed
          ai  controlli  relativi  a  contribuenti  nei confronti dei
          quali  sussiste  un  fondato sospetto di evasione di grandi
          proporzioni;
                d) (lettera soppressa);
                d-bis)   esprime   pareri   su  specifiche  questioni
          sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
              Il  servizio  comunica agli uffici dell'amministrazione
          finanziaria  i  dati  acquisiti,  nonche' i risultati delle
          verifiche   eseguite,   affinche'   ne  tengano  conto  nei
          procedimenti di accertamento delle imposte.".
              "Art.  10.  -  Al  servizio  sono assegnati non piu' di
          cinquanta esperti.
              Essi  sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione
          finanziaria  e  delle  altre  pubbliche amministrazioni con
          qualifica  non  inferiore  a dirigente, tra il personale di
          cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non
          inferiore  a  magistrato  di  appello  o  equiparata, e tra
          soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai
          quali   tutti  siano  riconosciute  elevate  competenze  ed
          esperienza  professionale  in  una  o piu' delle discipline
          finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili
          ed aziendalistiche.
              Gli  esperti  sono  nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro delle
          finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
              Per  la  durata  dell'incarico  di  esperto  si applica
          l'art.  19,  comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  come  modificato  dall'art. 13, del decreto
          legislativo  31  marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti
          dal  personale  di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o
          da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o
          in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
              I  posti  lasciati  scoperti  dagli esperti provenienti
          dalle    pubbliche    amministrazioni    sono   considerati
          disponibili ai fini delle promozioni da conferire.".
              "Art.  11.  - Il servizio e' articolato in due sezioni,
          la  prima  per l'attivita' di controllo di cui alle lettere
          a),  b),  c)  e  d-bis)  del  secondo comma dell'art. 9, la
          seconda    per    l'attivita'    di    studi   ed   analisi
          economico-scientifici  di  cui  alle  lettere  0a) e d-bis)
          dello  stesso  secondo  comma dell'art. 9. Ciascuna sezione
          del  servizio  svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito
          di  settori  organici  di  materie,  stabiliti annualmente,
          conformemente  alle  direttive  emanate  dal  Ministro. Gli
          esperti  sono  assegnati  a  ciascuna  sezione  con decreto
          ministeriale.
              Organi  di servizio sono il direttore del servizio e il
          comitato di coordinamento.
              Le  funzioni  di  direttore del servizio sono assegnate
          dal  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un
          esperto  scelto  nell'ambito  di  una  terna indicata dagli
          esperti.  Le  funzioni  di  coordinatore  della sezione per
          l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro
          ad   un  esperto  appartenente  alla  stessa  sezione;  che
          partecipa,   con   diritto   di   voto,   al   comitato  di
          coordinamento  nei  casi in cui vengono esaminate questioni
          riguardanti   l'attivita'   specifica.   Il  direttore  del
          servizio  e'  preposto  all'amministrazione  del  personale
          nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di
          coordinamento;  provvede  alla  gestione  delle  spese  del
          servizio  nei  limiti  delle  somme stanziate nell'apposita
          unita'  previsionale  di  base  1.1.1.3  di  pertinenza del
          centro  di  responsabilita',  Gabinetto e uffici di diretta
          collaborazione  all'opera  del  Ministro,  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra
          corrispondente unita' per i periodi successivi.
              Il  comitato di coordinamento e' composto dal direttore
          del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
          esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
          finanze,  dal  comandante generale della Guardia di finanza
          o,  in  sua  sostituzione, da un ufficiale generale di tale
          Corpo,   dai   direttori  generali  dei  dipartimenti,  dal
          direttore  generale  dei  Monopoli  di Stato, dal direttore
          generale   degli  affari  generali  e  del  personale,  dal
          direttore  dell'ufficio  del  coordinamento legislativo. Ad
          esso   partecipano,   altresi',  con  voto  consultivo,  il
          direttore  dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto
          membri  nominati  con  decreto del Ministro fra i direttori
          degli  uffici  centrali  posti  alle dirette dipendenze del
          segretario   generale,  o  fra  i  direttori  centrali  dei
          dipartimenti.   Con   tale   decreto   e'  disciplinata  la
          partecipazione  alle sedute di ciascuno dei membri nominati
          in  correlazione  con  gli  argomenti  trattati,  oppure in
          sostituzione   del  segretario  generale  o  del  direttore
          generale  del  dipartimento  di rispettiva appartenenza; in
          ogni  caso,  nell'adozione  delle  deliberazioni,  non puo'
          partecipare   al  voto  piu'  di  un  membro  del  comitato
          appartenente   a   ciascun   dipartimento   o   ufficio  di
          corrispondente livello.
              Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
                a) sulla  base  delle  direttive  del  Ministro delle
          finanze,  adotta  i  criteri  per  la  programmazione ed il
          coordinamento dell'attivita' degli esperti;
                b) riferisce      periodicamente      al     Ministro
          sull'attivita'  svolta  dal  servizio, previa relazione del
          coordinatore  della  seconda  sezione,  per quanto riguarda
          l'attivita' specifica;
                c) esamina  i  risultati  delle relazioni predisposte
          dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del
          secondo  comma  dell'art.  9, trasmettendole con il proprio
          parere agli uffici finanziari competenti;
                d) formula proposte al Ministro per la programmazione
          sistematica    dell'attivita'   antievasione   e   per   la
          predisposizione  dei  programmi  di  accertamento di cui al
          secondo comma dell'art. 9;
                e) propone  altresi'  l'adozione  di  provvedimenti a
          carico   del   personale  dell'amministrazione  finanziaria
          responsabile   di   violazioni   penali   o   irregolarita'
          amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di
          controllo.
              Gli  esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera
          a)  del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza
          e   di   controllo   attribuiti   al   personale  direttivo
          dell'amministrazione  finanziaria  e  quelle  di  cui  alle
          successive lettere b) e c) dello stesso comma, con i poteri
          attribuiti  all'amministrazione finanziaria dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          dalle  altre  leggi  di  imposta. L'autorizzazione prevista
          dall'art.  32,  primo  comma,  n. 7), e dall'art. 33, sesto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          dall'art.  51,  secondo  comma,  n.  7),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni,  e' rilasciata dal direttore del
          servizio   anche   per  i  funzionari  dell'amministrazione
          finanziaria,  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          funzionario  tributario, assegnati alle rispettive sezioni.
          Le  aziende  e  istituti  di  credito  e  l'amministrazione
          postale  sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad
          essi relativi effettuati dal servizio.
                Gli  esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed
          astenersi  relativamente  ad affari nei quali essi stessi o
          loro   parenti  od  affini  hanno  interesse;  non  possono
          esercitare  attivita'  professionali  o  di  consulenza ne'
          ricoprire    uffici    pubblici    di   qualsiasi   natura.
          L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
          dall'incarico.   Tale  disposizione  non  si  applica  agli
          esperti  a  tempo  parziale assegnati alla seconda sezione.
          Nei  riguardi  di questi ultimi si applicano, se dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai
          commi  56  e  seguenti  dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  relative  ai  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa.
              Fermo  restando l'espletamento dei compiti di istituto,
          agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere
          affidati   per   un   periodo  di  tempo  determinato,  con
          provvedimento   del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il
          comitato  di coordinamento, specifici incarichi di studio e
          di consulenza.
              Il  Ministro  delle finanze, con decreti da emanarsi ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  stabilisce  norme per il funzionamento del
          servizio.".
              "Art.  12.  -  Agli  esperti  nominati tra soggetti non
          appartenenti   alla  pubblica  amministrazione  compete  il
          trattamento   economico   pari   a  quello  complessivo  di
          dirigente  di  prima fascia del ruolo unico di cui all'art.
          23  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come
          sostituito  dall'art.  15  del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.   80.   Agli   esperti   nominati  tra  soggetti
          appartenenti   alla   pubblica  amministrazione  e  tra  il
          personale  di  cui  alla  legge 24 maggio 1951, n. 392, con
          trattamento  economico di provenienza inferiore a quello di
          cui  al  periodo  precedente,  e'  attribuito per la durata
          dell'incarico  un  assegno integrativo pari alla differenza
          tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella
          posizione  di  provenienza.  Quest'ultimo trattamento viene
          conservato qualora sia di maggiore importo.
              In  aggiunta  al trattamento di cui al precedente comma
          viene  corrisposta  agli esperti una speciale indennita' di
          funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di
          dirigente  generale  livello C. L'indennita' e' corrisposta
          anche sulla tredicesima mensilita'.
              La   stessa   indennita'   compete   ai   soggetti  che
          partecipano   al   comitato  di  coordinamento  di  cui  al
          precedente art. 11, non appartenenti al servizio.
              Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati
          designati  con  decreto  del Ministro delle finanze per una
          meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva
          dell'amministrazione  finanziaria  e per l'altra meta' alla
          carriera  di concetto della stessa amministrazione. Ad essi
          viene  corrisposta  una speciale indennita' di funzione non
          pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione
          percepita,   con   esclusione  dell'indennita'  integrativa
          speciale  e  dell'assegno  temporaneo  di cui alla legge 19
          luglio 1977, n. 412.
              Nell'esercizio  di attivita' di verifica indicate nelle
          lettere  b)  e  c)  del  secondo comma dell'art. 9, ciascun
          esperto  puo'  richiedere  la collaborazione di ufficiali e
          sottufficiali  della  Guardia  di  finanza  collocati,  dal
          comando  generale  in  un contingente stabilito annualmente
          con  decreto  del  Ministro  delle finanze. L'esperto nella
          richiesta  deve  indicare  il  periodo  di tempo durante il
          quale intende avvalersi della collaborazione.
              (Comma abrogato).".
              - La  legge  10  ottobre 1989, n. 349, reca: "Delega al
          Governo  ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica
          e  l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
          doganale,   per  la  riorganizzazione  dell'amministrazione
          delle   dogane   e   imposte   indirette,   in  materia  di
          contrabbando  e  in materia di ordinamento ed esercizio dei
          magazzini  generali  e  di  applicazione  delle  discipline
          doganali  ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
          adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
          fabbricazione   e  di  consumo",  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1989, n. 248.
              - Il  decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, reca:
          "Organizzazione  centrale e periferica dell'amministrazione
          delle  dogane  e  delle imposte indirette e ordinamento del
          relativo  personale,  in  attuazione della legge 10 ottobre
          1989,  n. 349", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          maggio 1990, n. 106.
              - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
          ristrutturazione   del  Ministero  delle  finanze",  ed  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1991, n.
          264.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992,  n.  287,  reca:  "Regolamento  degli  uffici  e  del
          personale  del  Ministero  delle finanze", ed e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20   maggio 1992,   n.  116,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1996,  n.  526,  reca:  "Regolamento  recante  norme per il
          funzionamento  della  Scuola  centrale  tributaria",  ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11 ottobre 1996, n.
          239.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287, recante: "Riordino
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          riqualificazione   del   personale   delle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
          n. 193";
              "Art.  8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). -
          1.  Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2,
          comma  1,  all'art.  3,  commi l  e 4, all'art. 4, comma 3,
          all'art.  5,  commi  1,  2,  4  e 5, e all'art. 6, comma 1,
          nonche'  i princi'pi desumibili dalle restanti disposizioni
          di  cui  agli  articoli  da  1  a  7  del presente decreto,
          costituiscono  criteri  direttivi  per  il  regolamento  di
          riforma  della  Scuola  centrale  tributaria  del Ministero
          delle  finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
          Scuola  centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
          e  con  corrispettivo  a  carico  del committente, svolgere
          attivita'  formative  e  di  ricerca  anche  in  favore  di
          soggetti    privati,    eventualmente    consorziandosi   o
          associandosi con enti e societa'.
              3.  Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
          n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
          1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          ottobre  1996,  n.  556. Dette norme, nonche' quelle recate
          dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
          n.  526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  26
          febbraio   1999,   n.   150,   reca:  "Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione  del  componente  del  comitato di garanti", ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante: "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
              "Art.  7.  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto del princi'pio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b)   assolvimento   dei   compiti   di  supporto  per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d)  organizzazione  del settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286, reca
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1999, n. 193.

          Note all'art. 1:
              Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, si rimanda alle note
          alle premesse.
              Per  il  testo  dell'art.  7,  del  decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
          1999, n. 150, e' gia' citato nelle note alle premesse.