DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 22-11-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
         (Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)

  La  preposizione  dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e
l'attribuzione   delle   altre  funzioni  dirigenziali  previste  dal
presente   decreto   sono  disposte,  o  revocate,  ai  dirigenti  di
corrispondente  qualifica o livello della stessa Amministrazione, con
decreti  del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  se  trattisi di dirigenti generali o superiori, e con
decreto  del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli
altri casi.
  Il  passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o
dalla  dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto
con le stesse modalita'.
  Per  i  dirigenti  di cui ai precedenti commi che prestino servizio
presso  un'Amministrazione  diversa  da  quella  di  appartenenza, si
provvede  analogamente,  sostituendosi al Ministro ed al consiglio di
amministrazione      indicati,      i      corrispondenti      organi
dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o
collocati fuori ruolo. ((54))
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AGGIORNAMENTO (54)
  Il  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 29
ottobre  1998, n. 387, ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono
abrogate  le  disposizioni  del  capo  I,  titolo  I, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, e successive
modificazioni  ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti
di  rispettiva  applicazione,  continuano  ad applicarsi al personale
dirigenziale  delle  carriere  previste  dall'articolo  15,  comma 1,
secondo  periodo  del  presente  decreto,  l'articolo 2 della legge 8
marzo  1985,  n.  72,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 5
dicembre  1987,  n.  551,  nonche' le altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto".