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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

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Testo in vigore dal: 11-5-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  recante  delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la
revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni
tributarie non penali;
  Visti  i  decreti  legislativi  18  dicembre  1997, n. 471, recante
riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
n.   472,  recante  disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie, e n. 473,
recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi
sugli  affari,  sulla  produzione  e  sui  consumi,  nonche' di altri
tributi indiretti;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  203, recante
disposizioni  integrative e correttive dei citati decreti legislativi
numeri 471, 472 e 473 del 1997;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante, tra
l'altro,  disposizioni  modificative al citato decreto legislativo n.
472 del 1997;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996,
il  quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n.  662  del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri
direttivi  e  previo  parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo  articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
e correttive con uno o piu' decreti legislativi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  dei  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare istituita a
norma  dell'articolo  3,  comma  13,  della predetta legge n. 662 del
1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri   della  giustizia  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
     Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni
        tributarie non penali in materia di imposte dirette,
     di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato
dal  decreto  legislativo  5  giugno  1998, n. 203, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo   5,   riguardante   le   violazioni  relative  alla
   dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:
   1) al comma 1, primo periodo, la parola "periodica" e' soppressa;
   2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "anche se e' omessa
   la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "periodica o quella";
   3)  al  comma  4  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "se la
   violazione  riguarda  la  dichiarazione  periodica  si  applica la
   sanzione prevista dal comma 3";
b) nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e
   alla  documentazione  delle  dichiarazioni,  al  comma  1, dopo le
   parole   "dell'imposta  sul  valore  aggiunto"  sono  aggiunte  le
   seguenti, "compresa quella periodica";
c) nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi
   alla  contabilita',  al  comma 4, le parole "gli obblighi indicati
   nei  commi  1  e  2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in
   materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette";
d) nell'articolo  11,  riguardante  altre  violazioni  in  materia di
   imposte  dirette  e  di  imposta  sul valore aggiunto, al comma 1,
   lettera  a),  dopo  le  parole "prescritta dalla legge tributaria"
   sono inserite le seguenti "anche se non";
e) nell'articolo  13,  comma  1, dopo il primo periodo e' inserito il
   seguente:   "Per   i   versamenti  riguardanti  crediti  assistiti
   integralmente  da  forme  di  garanzia  reale o personale previste
   dalla   legge  o  riconosciute  dall'amministrazione  finanziaria,
   effettuati  con  un  ritardo  non  superiore a quindici giorni, la
   sanzione  di  cui  al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
   lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
   dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
   ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  i  decreti  legislativi 18 dicembre 1997, numeri
          471, 472 e 473, si veda nelle note alle premesse. Note alle
          premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 133,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento
          ordinario:
              "13.  Entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione
          della   presente   legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
              "17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi,  nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive".
              "133.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
          revisione  organica  e  il  completamento  della disciplina
          delle  sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
          amministrativa,  assoggettata  ai  principi  di  legalita',
          imputabilita'   e  colpevolezza  e  determinata  in  misura
          variabile  fra  un limite minimo e un limite massimo ovvero
          in  misura  proporzionale  al  tributo  cui si riferisce la
          violazione;
                b) riferibilita'  della  sanzione alla persona fisica
          autrice  o coautrice della violazione secondo il regime del
          concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981,
          n.    689,    e    previsione    della   intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte;
                c) previsione di obbligazione solidale a carico della
          persona  fisica,  societa' o ente, con o senza personalita'
          giuridica,  che si giova o sul cui patrimonio si riflettono
          gli   effetti   economici   della   violazione   anche  con
          riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
          fusione,  scissione  di  societa'  o  enti; possibilita' di
          accertare  tale  obbligazione  anche  al  verificarsi della
          morte  dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente
          dalla previa irrogazione della sanzione;
                d) disciplina   delle   cause   di  esclusione  della
          responsabilita'  tenendo  conto  dei  principi  dettati dal
          codice  penale  e  delle ipotesi di errore incolpevole o di
          errore   causato   da   indeterminatezza   delle  richieste
          dell'ufficio   tributario   o   dei  modelli  e  istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze;
                e) previsione     dell'applicazione     della    sola
          disposizione  speciale se uno stesso fatto e' punito da una
          disposizione  penale  e  da  una  che  prevede una sanzione
          amministrativa;
                f) adozione   di   criteri  di  determinazione  della
          sanzione   pecuniaria  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione,   all'opera   prestata   per  l'eliminazione  o
          attenuazione   delle   sue   conseguenze,  alle  condizioni
          economiche  e  sociali  dell'autore e alla sua personalita'
          desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di
          natura fiscale;
                g) individuazione  della  diretta  responsabilita' in
          capo  al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene
          non  interdetta,  sia  incapace, anche transitoriamente, di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri;
                h) disciplina  della  continuazione  e  del  concorso
          formale  di  violazioni  sulla  base dei criteri risultanti
          dall'art. 81 del codice penale;
                i) previsione  di  sanzioni amministrative accessorie
          non  pecuniarie  che  incidono sulla capacita' di ricoprire
          cariche,  sulla  partecipazione a gare per l'affidamento di
          appalti  pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti,
          sul  conseguimento  di licenze, concessioni, autorizzazioni
          amministrative,   abilitazioni  professionali  e  simili  o
          sull'esercizio  dei  diritti  da esse derivanti; previsione
          dell'applicazione   delle   predette   sanzioni  accessorie
          secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
          sanzione  principale;  previsione  di  un sistema di misure
          cautelari   volte  ad  assicurare  il  soddisfacimento  dei
          crediti  che  hanno  titolo  nella  sanzione amministrativa
          pecuniaria;
                l) previsione  di  circostanze esimenti, attenuanti e
          aggravanti   strutturate   in   modo   da  incentivare  gli
          adempimenti  tardivi,  da  escludere  la  punibilita' nelle
          ipotesi  di violazioni formali non suscettibili di arrecare
          danno  o  pericolo  all'erario, ovvero determinate da fatto
          doloso  di  terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi
          di recidiva;
                m) previsione,  ove  possibile,  di  un  procedimento
          unitario  per  l'irrogazione  delle sanzioni amministrative
          tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
          sollecita  esecuzione  del  provvedimento; previsione della
          riscossione  parziale  della sanzione pecuniaria sulla base
          della   decisione   di  primo  grado  salvo  il  potere  di
          sospensione  dell'autorita'  investita del giudizio e della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
                n) riduzione  dell'entita'  della sanzione in caso di
          accettazione  del  provvedimento e di pagamento nel termine
          previsto  per  la  sua impugnazione; revisione della misura
          della   riduzione   della  sanzione  prevista  in  caso  di
          accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
                o) revisione   della  disciplina  e,  ove  possibile,
          unificazione  dei  procedimenti  di  adozione  delle misure
          cautelari;
                p) disciplina  della  riscossione  della  sanzione in
          conformita'  alle  modalita' di riscossione dei tributi cui
          essa  si  riferisce;  previsione della possibile rateazione
          del  debito  e  disciplina  organica  della sospensione dei
          rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
          compensazione con i crediti di questa;
                q) adeguamento   delle   disposizioni   sanzionatorie
          attualmente  contenute  nelle  singole  leggi di imposta ai
          principi  e criteri direttivi dettati con il presente comma
          e   revisione   dell'entita'   delle  sanzioni  attualmente
          previste  con  loro  migliore  commisurazione all'effettiva
          entita'  oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da
          assicurare   uniformita'   di   disciplina  per  violazioni
          identiche  anche  se  riferite  a  tributi diversi, tenendo
          conto  al  contempo delle previsioni punitive dettate dagli
          ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
                r) previsione   dell'abrogazione  delle  disposizioni
          incompatibili   con   quelle  dei  decreti  legislativi  da
          emanare".
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 471,
          recante:  "Riforma  delle sanzioni tributarie non penali in
          materia  di  imposte  dirette,  sul  valore  aggiunto  e di
          riscossione  dei  tributi,  a norma dell'art. 3, comma 133,
          lettera  q),  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 -
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 472,
          recante:  "Disposizioni  generali  in  materia  di sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5 - supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 473,
          recante:   "Revisione   delle  sanzioni  amministrative  in
          materia  di  tributi  sugli  affari, sulla produzione e sui
          consumi,  nonche'  di  altri  tributi  indiretti,  a  norma
          dell'art.  3,  comma 3, lettera q), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  5 giugno  1998,  n.  203,
          recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti
          legislativi  18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n.
          472  e  18 dicembre  1997,  n.  473, in materia di sanzioni
          amministrative  tributarie",  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1o luglio 1998, n. 151.
              -  Il  decreto  legislativo  19 novembre  1998, n. 422,
          recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti
          legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, 4
          dicembre  1997,  n.  460,  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          18 dicembre  1997,  n.  472",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 287.
          Note all'art. 1:
              -  Il testo vigente degli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 del
          decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, gia' citato
          nelle   note  alle  premesse,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art.   5   (Violazioni   relative  alla  dichiarazione
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
          caso  di  omessa  presentazione della dichiarazione annuale
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  si applica la sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare  del tributo dovuto per il periodo d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.   Per   determinare  l'imposta  dovuta  sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi  al  periodo,  il credito dell'anno precedente del
          quale  non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
          detraibili   risultanti   dalle  liquidazioni  regolarmente
          eseguite.  La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
          lire cinquecentomila.
              2.  Se  l'omissione  riguarda  la dichiarazione mensile
          relativa    agli   acquisti   intracomunitari,   prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,   n.  427,  la  sanzione  e'  riferita  all'ammontare
          dell'imposta  dovuta  per  le  operazioni  che ne avrebbero
          dovuto  formare  oggetto.  In  caso  di presentazione della
          dichiarazione    con   indicazione   dell'ammontare   delle
          operazioni  in  misura  inferiore  al  vero, la sanzione e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
              3.  Se  il  soggetto effettua esclusivamente operazioni
          per   le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,  l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni.  La  stessa sanzione si applica anche se e' omessa
          la  dichiarazione  periodica  o quella prescritta dall'art.
          50,  comma  4,  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.   427,   nel   caso   di   effettuazione   di   acquisti
          intracomunitari  soggetti  ad imposta ed in ogni altro caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta.
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore  a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
          rimborsabile  superiore  a  quella spettante, si applica la
          sanzione  amministrativa  dal  cento  al duecento per cento
          della    differenza.   Se   la   violazione   riguarda   la
          dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
          comma 3.
              5.  Chi,  in difformita' della dichiarazione, chiede un
          rimborso  non  dovuto  o  in misura eccedente il dovuto, e'
          punito  con  sanzione  amministrativa dal cento al duecento
          per cento della somma non spettante.
              6.  Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta una
          delle  dichiarazioni  di inizio, variazione o cessazione di
          attivita',  previste  nel  primo e terzo comma dell'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  o la presenta con indicazioni incomplete o
          inesatte   tali  da  non  consentire  l'individuazione  del
          contribuente  o  dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
          in   cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture  e
          documenti  e' punito con sanzione da lire un milione a lire
          quattro  milioni.  La  sanzione e' ridotta ad un quinto del
          minimo  se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio".
              "Art.  8  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione  delle  dichiarazioni).  - 1. Fuori dei casi
          previsti  negli  articoli  1, 2 e 5, se la dichiarazione ai
          fini  delle  imposte  dirette  o  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  compresa  quella  periodica,  non  e' redatta in
          conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
          ovvero  in  essa sono omessi o non sono indicati in maniera
          esatta  e  completa dati rilevanti per l'individuazione del
          contribuente  e,  se  diverso  da  persona  fisica, del suo
          rappresentante,  nonche' per la determinazione del tributo,
          oppure  non  e'  indicato in maniera esatta e completa ogni
          altro  elemento prescritto per il compimento dei controlli,
          si    applica    la   sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di  mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
          quali  e'  prescritta  l'allegazione alla dichiarazione, la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
              3.  Si  applica  la  sanzione amministrativa da lire un
          milione   a   lire   otto   milioni  quando  l'omissione  o
          l'incompletezza  riguardano gli elementi previsti nell'art.
          7  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  relativo  alle dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta".
              "Art.   9  (Violazioni  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
          prescrizioni  le  scritture  contabili,  i  documenti  e  i
          registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
          e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  i  libri,  i
          documenti  e  i  registri, la tenuta e la conservazione dei
          quali   e'   imposta  da  altre  disposizioni  della  legge
          tributaria,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa da
          lire due milioni a lire quindici milioni.
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
          nel  corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
          in  materia  di  imposte  dirette  e  di imposta sul valore
          aggiunto,  rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
          comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
          i  registri  e  le  scritture  indicati  nel medesimo comma
          ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
              3.  La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del
          minimo  qualora  le  irregolarita' rilevate nei libri e nei
          registri  o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
          sempreche'  non  ne  sia derivato ostacolo all'accertamento
          delle  imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se
          vengono   accertate   evasioni   dei   tributi   diretti  e
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   complessivamente
          superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.
              4.  Quando,  in  esito ad accertamento, gli obblighi in
          materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
          risultano  non  rispettati  in  dipendenza del superamento,
          fino  al  cinquanta  per  cento,  dei  limiti  previsti per
          l'applicazione  del  regime semplificato per i contribuenti
          minori  di  cui  agli  articoli  32  e  33  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, del
          regime  speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 dello
          stesso   decreto   n.  633  del  1972,  ovvero  dei  regimi
          semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e
          contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni
          di cui all'art. 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire
          cinquecentomila a lire cinque milioni.
              5.   I  componenti  degli  organi  di  controllo  delle
          societa'  e  degli  enti  soggetti  all'imposta sui redditi
          delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione
          dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  senza  denunciare  la mancanza delle
          scritture   contabili   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   da  lire  quattro  milioni  a  lire  venti
          milioni.  Gli  stessi  soggetti,  se non sottoscrivono tali
          dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a lire
          quattro milioni".
              "Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni:
                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla
          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o
          dalla  Guardia  di  finanza  al contribuente o a terzi nell
          esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia
          di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio
          di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al
          contribuente  o  a  terzi  nell esercizio dei poteri di cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere;
                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro
          conferiti.
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli
          articoli  3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600.
              3. (Abrogato).
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50,  comma  6,  del  decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o
          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica
          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
          anche a seguito di richiesta.
              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per
          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1
          della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto
          milioni.
              6.  Al  destinatario  dello  scontrino  fiscale e della
          ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
          nel  luogo  della  prestazione  o  nelle sue adiacenze, non
          esibisce  il  documento o lo esibisce con indicazione di un
          corrispettivo  inferiore  a  quello  reale  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire  due
          milioni.
              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui
          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni".
              "Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
          Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte
          scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
          il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta
          risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi
          l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto,
          ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma  1  dell'art.  13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
          ad  un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica
          sanzione  si applica nei casi di liquidazione della maggior
          imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
          frazione nel termine previsto.
              3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
          competente".
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 203, e'
          citato nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662).
              "1. La  sanzione  e'  ridotta, sempreche' la violazione
          non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
          accessi,    ispezioni,    verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative  di  accertamento  delle  quali l'autore o i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione".