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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
art. 3 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Disposizioni in materia di entrata


1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse;
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.";
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;";
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice".
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000";
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente: "3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli >interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.".
7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto. (9)
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.
12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".
13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. (7)
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.
19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: "di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: "si comprendono" sono inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti".
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.";
b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;";
c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81".
26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti: "cessione di azienda,".
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.
28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38".
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.
33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente".
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti: ", nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".
36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".
38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.
41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.
46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, è soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.
47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono soppresse.
47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000.
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1.
L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale";
b) dopo il comma 78 è inserito il seguente: "78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione";
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa";
d) il comma 80 è abrogato;
e) il comma 81 è sostituito dal seguente: "81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali".
61. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
62. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma è sostituito dal seguente: "I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente; "Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata";
d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: "I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:".
64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.
65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (36)
66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000. (5) (12)
75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese. (12) 76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzonatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazione delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.
d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli;
d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".
81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e suc- cessive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato , nonché mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.
87. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (12) (21)
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa. (21)
92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111 convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.
100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.