DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
(((Certificazioni e documenti   riguardanti  la  dichiarazione  delle
                          persone fisiche)

  1.  Le  persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche  se  non obbligati da altre norme devono redigere e conservare,
per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo
stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo
al  periodo  d'imposta.  I  ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi  necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I
del  citato  testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa
devono  essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti
dal bilancio.
  2.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano ai soggetti che,
ammessi  a  regimi  contabili  semplificati,  non hanno optato per il
regime di contabilita' ordinaria.
  3.  I  contribuenti  devono  conservare,  per  il  periodo previsto
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche'
i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti
con   riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri
deducibili  o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto
di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.))