DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 54-bis. 
              (Liquidazione dell'imposta dovuta in base 
                                alle dichiarazioni) 
 
  1.  Avvalendosi  di   procedure   automatizzate   l'amministrazione
finanziaria procede, entro  l'inizio  del  periodo  di  presentazione
delle dichiarazioni relative all'anno successivo,  alla  liquidazione
dell'imposta  dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  presentate   dai
contribuenti. 
  2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente  desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso  dell'anagrafe
tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: 
    a) correggere gli errori materiali  e  di  calcolo  commessi  dai
contribuenti  nella  determinazione  del  volume  d'affari  e   delle
imposte; 
    b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti  nel
riporto  delle  eccedenze  di  imposta  risultanti  dalle  precedenti
dichiarazioni; 
    c)  controllare  la  rispondenza  con  la  dichiarazione   e   la
tempestivita'   dei   versamenti   dell'imposta   risultante    dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto  e  di  conguaglio  nonche'
dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33,  comma  1,
lettera a), e 74, quarto comma. 
  ((2-bis. Se vi e'  pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio  puo'
provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della  dichiarazione
annuale, a controllare la  tempestiva  effettuazione  dei  versamenti
dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29  dicembre  1990,
n. 405.)) 
  3. Quando dai controlli automatici  eseguiti  emerge  un  risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione  ((ovvero  dai
controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi  del  comma  2-bis,  emerge
un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito  della  liquidazione  e'
comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo
60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di  errori  e
per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.  Qualora  a
seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali  dati  o
elementi non considerati o valutati erroneamente  nella  liquidazione
dei  tributi,  lo  stesso  puo'  fornire  i   chiarimenti   necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni  successivi  al
ricevimento della comunicazione. 
  4. I dati contabili  risultanti  dalla  liquidazione  prevista  dal
presente  articolo  si  considerano,  a  tutti  gli   effetti,   come
dichiarati dal contribuente.