DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni
     e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). 
 
  1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno  realizzato
un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni  per  le  imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti  o
professioni, ovvero lire  un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per
oggetto altre attivita', possono optare, per: 
    a)  l'effettuazione  delle  liquidazioni   periodiche,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti  dell'imposta  entro
il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre  trimestri
solari; qualora l'imposta non superi il  limite  di  lire  50.000  il
versamento e' effettuato insieme a quello  dovuto  per  il  trimestre
successivo; 
    b) il versamento dell'imposta dovuta entro  il  16  di  marzo  di
ciascun anno, ovvero entro  il  termine  previsto  dall'articolo  17,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme  da  versare
degli interessi nella misura dello 0.40 per cento  per  ogni  mese  o
frazione di mese successivo alla predetta data. 
  2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
lire un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate. 
  3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui  al  comma  1  le
somme devono essere maggiorate degli interessi  nella  misura  dell'1
per cento. (2) 
  ((3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  possono  annotare  le  fatture  nel  registro  di   cui
all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al  trimestre
di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso  mese
di effettuazione delle operazioni)). 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
4) che " Gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11
decorrono dalle liquidazioni relative al 2002".