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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1999, n. 473

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1999
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Testo in vigore dal: 31-12-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
disposizioni   in  materia   di  perequazione,   razionalizzazione  e
federalismo  fiscale, che  modifica  l'attuale  regime fiscale  delle
associazioni sportive dilettantistiche;
  Visto, in particolare,  il comma 7 del citato articolo  25 il quale
dispone che  con decreto del  Ministro delle finanze sono  emanate le
relative modalita' di attuazione, nonche' le procedure di controllo;
  Visto, altresi', il comma 8  dell'articolo 25 della citata legge 13
maggio 1999, n.  133, il quale prevede che le  disposizioni di cui al
comma 7  del medesimo articolo  si applicano  a tutti i  soggetti che
organizzano o  promuovono attivita' sportiva con  l'impegno di atleti
che  non rivestono  la  qualifica di  professionisti  ai sensi  delle
vigenti disposizioni di legge;
  Visto il  decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460, con  cui e'
stata riordinata la disciplina  tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Vista la  legge 16  dicembre 1991, n.  398, che  detta disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n. 60,  e,  in
particolare,   l'articolo  17,   che  sostituisce   il  sesto   comma
dell'articolo  74  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con il quale e'  stato approvato il testo unico delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, che  detta disposizioni  comuni in  materia di  accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di  gestione delle dichiarazioni e dei
versamenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante  le modalita'  per la presentazione  delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive e  all'imposta  sul valore  aggiunto, ai  sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del
Ministro delle  finanze previsto dal  comma 7 dell'articolo  25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista la  comunicazione n. 3-15414  del 14 ottobre 1999  inviata al
Presidente  del Consiglio  dei  Ministri ai  sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Proventi che non concorrono
                     alla formazione del reddito
  1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio
1999,   n.    133,   si   applicano   alle    associazioni   sportive
dilettantistiche, comprese  quelle non riconosciute dal  CONI o dalle
Federazioni  sportive  nazionali,  purche' riconosciute  da  enti  di
promozione sportiva, che si  avvalgono delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398.
  2. A decorrere  dal periodo d'imposta successivo a  quello in corso
al 18 maggio 1999,  data di entrata in vigore della  legge n. 133 del
1999, le  associazioni sportive dilettantistiche  di cui al  comma 1,
che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un
importo non superiore a 360  milioni di lire, possono avvalersi delle
disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
  3. Ai sensi dell'articolo 25, comma  1, della legge 13 maggio 1999,
n.  133,  non  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  delle
associazioni  sportive  dilettantistiche  indicate   nel  comma  1  i
proventi  derivanti   dallo  svolgimento  di   attivita'  commerciali
connesse agli  scopi istituzionali e  quelli realizzati a  seguito di
raccolte  di fondi  effettuate  con qualsiasi  modalita', purche'  le
attivita'  e le  raccolte  di fondi  anzidette  abbiano carattere  di
occasionalita'  e  saltuarieta'.  Detti  proventi  non  concorrono  a
formare   il  reddito   imponibile  fino   all'ammontare  complessivo
conseguito  dalle  medesime  associazioni  nel corso  di  un  periodo
d'imposta,  nell'ambito  di  due  manifestazioni e  comunque  per  un
importo  non superiore  al limite  fissato con  decreto del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione  economica e  con il  Ministro per  i beni  e le
attivita' culturali.
  4. Le  disposizioni concernenti i  proventi di cui alla  lettera b)
del  comma  1  dell'articolo  25  della legge  n.  133  del  1999  si
applicano, per le associazioni indicate  nello stesso comma, in luogo
delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. I proventi  di cui al comma  3, nei limiti ivi  indicati, non si
computano  ai fini  della determinazione  dell'importo stabilito  per
avvalersi delle  disposizioni di cui  all'articolo 1, comma  1, della
legge  16 dicembre  1991, n.  398, e  del reddito  imponibile di  cui
all'articolo  2,  comma 5,  della  medesima  legge, se  conseguiti  a
seguito  di manifestazioni  realizzate successivamente  alla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 25 della legge   13
          maggio 1999, n.  133:
            "Art.  25  (Disposizioni   tributarie   in   materia   di
          associazioni  sportive    dilettantistiche).  -    1.   Per
          le  societa'   sportive dilettantistiche comprese    quelle
          non    riconosciute dal CONI  o dalle Federazioni  sportive
          nazionali  purche'  riconosciute  da  enti   di  promozione
          sportiva  che  si avvalgono dell'opzione di  cui all'art. 1
          della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e   successive
          modificazioni,  non  concorrono    a   formare il   reddito
          imponibile  se percepiti  in  via occasionale e  saltuaria,
          e  comunque per   un numero   complessivo non  superiore  a
          due  eventi  per   anno e per  un importo non  superiore al
          limite   annuo   complessivo fissato   con   decreto    del
          Ministro    delle  finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica    e
          con l'autorita' di  governo competente in materia di sport:
            a)    i    proventi   realizzati   dalle societa'   nello
          svolgimento  di attivita' commerciali connesse  agli  scopi
          istituzionali;
            b)  i proventi  realizzati  per  il tramite  di  raccolte
          di  fondi effettuate con qualsiasi modalita'.
            2.  A  decorrere  dal  periodo  di   imposta successivo a
          quello in corso alla data   di entrata    in  vigore  della
          presente  legge,   l'importo di lire  100 milioni,  fissato
          dall'art.  1, comma  1,  della legge  16 dicembre  1991, n.
          398,  come    modificato  da    ultimo  con    decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei  Ministri 10 novembre  1998,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   285    del    5
          dicembre  1998,  in  L.  130.594.000, e' elevato a lire 360
          milioni.
            3.  All'art.  2, comma 5,  della legge 16  dicembre 1991,
          n.  398, e successive modificazioni, le parole:    ''6  per
          cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''3 per cento''.
            4.   Le   societa'   sportive  dilettantistiche  comprese
          quelle   non riconosciute dal CONI  o    dalle  Federazioni
          sportive  nazionali  purche'  riconosciute   da   enti   di
          promozione  sportiva  che  corrispondono compensi  comunque
          denominati,  comprese    le  indennita'  di  trasferta ed i
          rimborsi  forfettari, per  le  prestazioni   inerenti  alla
          propria  attivita', devono operare all'atto  del pagamento,
          relativamente alla parte  del compenso  eccedente la  somma
          di L.  90.000 per  ciascuna prestazione e  comunque  di  L.
          6.000.000  complessive  annue  per ciascun percipiente, una
          ritenuta a  titolo    di  imposta  nella    misura  fissata
          dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917,  per    il    primo  scaglione    di
          reddito,    maggiorata delle   addizionali all'imposta  sul
          reddito   delle   persone fisiche.    Con    decreto    del
          Ministro  delle finanze possono essere  modificati i limiti
          di importo relativi a ciascuna prestazione e  all'ammontare
          complessivo  annuo  per ciascun   percipiente   di cui   al
          primo  periodo, in  relazione  alle variazioni  del  valore
          medio dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di
          operai e impiegati.
            5.    All'art. 13-bis,   comma 1,  del testo  unico delle
          imposte  sui  redditi,     approvato  con     decreto   del
          Presidente  della   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera:
            ''iter)  le    erogazioni  liberali    in   denaro,   per
          un   importo complessivo in ciascun periodo di  imposta non
          superiore a un milione di lire, in  favore  delle  societa'
          sportive dilettantistiche''.
            6.    All'art. 91-bis,   comma 1,  del testo  unico delle
          imposte  sui  redditi,     approvato  con     decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 22 dicembre l986,   n. 917,
          sono  aggiunte, in fine, le   seguenti parole:    ''nonche'
          dell'onere  di  cui all'art.  13-bis, comma  1, lettera  i-
          ter), ridotto alla meta'''.
            7. Con decreto del Ministro   delle finanze,  da  emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art.   17, comma    3,  della
          legge  23    agosto  1988,    n.  400,    sono stabilite le
          modalita' di  attuazione delle   disposizioni di    cui  al
          presente  articolo,    anche  al   fine di realizzare   una
          semplificazione degli    adempimenti  previsti    per     i
          contribuenti   in  sede   di dichiarazione e  conservazione
          documentale,      nonche'  le     procedure  di  controllo,
          richiedendo anche  la necessaria  documentazione di    tipo
          bancario   per   le   operazioni   inerenti   all'attivita'
          istituzionale    svolta     dalle     societa'     sportive
          dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a
          qualsiasi  titolo,  aventi ad oggetto importi non inferiori
          a  L. 100.000,  in funzione  del contenimento  del fenomeno
          dell'evasione fiscale e contributiva.
            8.  Le disposizioni  di  cui al  comma  7 si    applicano
          a  tutti    i soggetti   che   organizzano   o   promuovono
          attivita'  sportive  senza l'impegno di atleti  qualificati
          professionisti  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
          legge".
           Note alla premesse:
            - Per il testo dell'art. 25 della  legge n. 133/1999,  v.
          in nota al titolo.
            - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, recante:
          "Riordino  della   disciplina   tributaria  degli  enti non
          commerciali  e  delle organizzazioni  non    lucrative   di
          utilita'   sociale",   e'  stato pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
            -  La  legge  16   dicembre 1991,   n.   398,    recante:
          "Disposizioni   tributarie   relative  alle    associazioni
          sportive dilettantistiche",  e'  stata    pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 295  del 17  dicembre 1991.
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.    633,    recante:   "Istituzione   e disciplina
          dell'imposta  sul  valore aggiunto",  e'  stato  pubblicato
          nel  supplemento   ordinario   alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          292" dell'11 novembre 1972.
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   17 del  decreto
          legislativo   26 febbraio    1999,    n.    60,    recante:
          "Istituzione    dell'imposta    sugli  intrattenimenti,  in
          attuazione della  legge 3  agosto 1998,   n.  288,  nonche'
          modifiche   alla disciplina  dell'imposta sugli  spettacoli
          di cui ai   decreti del Presidente    della  Repubblica  26
          ottobre    1972, n.   640   e   n. 633,   relativamente  al
          settore dello   spettacolo,   degli intrattenimenti  e  dei
          giochi":
            "Art.    17   (Modifiche   al   regime    I.V.A.  per  il
          settore   degli intrattenimenti e dei   giochi).  -  1.  Il
          sesto comma  dell'art. 74 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,    n. 633, e' sostituito dal
          seguente:
            ''Per gli   intrattenimenti,  i    giochi  e  le    altre
          attivita'    di  cui alla tariffa allegata   al decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre   1972,   n.   640,
          l'imposta   si   applica   sulla   stessa   base imponibile
          dell'imposta  sugli intrattenimenti ed e'  riscossa con  le
          stesse     modalita'  stabilite    per  quest'ultima.    La
          detrazione  di cui all'art. 19  e' forfettizzata in  misura
          pari al cinquanta  per cento dell'imposta  relativa    alle
          operazioni  imponibili.  Se nell'esercizio delle  attivita'
          incluse   nella   tariffa    vengono    effettuate    anche
          prestazioni  di  sponsorizzazione e cessioni o  concessioni
          di diritti di  ripresa  televisiva  e    di    trasmissione
          radiofonica,    comunque connesse   alle attivita'   di cui
          alla  tariffa    stessa,  l'imposta    si  applica  con  le
          predette  modalita'  ma la   detrazione e' forfettizzata in
          misura  pari  ad  un  decimo     per   le   operazioni   di
          sponsorizzazione  ed  in  misura  pari   ad un terzo per le
          cessioni    o  concessioni  di  ripresa  televisiva  e   di
          trasmissione  radiofonica.    I  soggetti  che  svolgono le
          attivita'   incluse   nella    tariffa    sono    esonerati
          dall'obbligo      di  fatturazione,  tranne  che  per    le
          prestazioni  di  sponsorizzazione,  per  le    cessioni   o
          concessioni  di    diritti   di ripresa   televisiva e   di
          trasmissione    radiofonica  e     per  le      prestazioni
          pubblicitarie;   sono altresi' esonerati  dagli obblighi di
          registrazione   e  dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la disciplina
          stabilita per l'imposta  sugli intrattenimenti. Le  singole
          imprese  hanno    la facolta' di optare  per l'applicazione
          dell'imposta nei  modi ordinari  dandone  comunicazione  al
          concessionario  di    cui  all'art.  17    del  decreto del
          Presidente della Repubblica    26  ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al    proprio domicilio fiscale,
          prima   dell'inizio   dell'anno   solare  ed    all'ufficio
          delle    entrate  secondo le   disposizioni del decreto del
          Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,    n.  442;
          l'opzione  ha  effetto fino  a quando non e' revocata ed e'
          comunque vincolante per un quinquennio''".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre  1986,  n.   917,   recante:   "Approvazione   del
          testo   unico   delle   imposte   sui  redditi",  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
            -  Il  decreto  dei  Presidente    della  Repubblica   29
          settembre  1973, n.  600, recante:  "Disposizioni comuni in
          materia  di accertamento delle imposte sui    redditi",  e'
          stato  pubblicato   nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
            - Il decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, recante:
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione      del   sistema   di  gestione     delle
          dichiarazioni",  e'   stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  22 luglio
          1998,  n.   322,   recante: "Regolamento  recante modalita'
          per la  presentazione delle dichiarazioni    relative  alle
          imposte   sui     redditi,  all'imposta  regionale    sulle
          attivita'   produttive     e   all'imposta    sul    valore
          aggiunto,  ai    sensi dell'art. 3,  comma 136, della legge
          23 dicembre 1996, n.   662", e'  stato    pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 208 del 7 settembre 1998.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23   agosto  1988,    n.    400,    recante:    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il   testo dell'art. 25, comma 1, della  legge n.
          135/1999, v.  nota al titolo.
            -  Per  il titolo  della  legge  n.  398/1999   v.  nelle
          note  alle premesse.
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   108, comma 2-bis,
          lettera  a) del testo  unico delle   imposte   sui  redditi
          approvato   con decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917:
            "2-bis.  Non   concorrono in   ogni caso  alla formazione
          del reddito degli   enti non   commerciali   di   cui  alla
          lettera  c)  del comma  1 dell'art. 87:
            a)  i  fondi pervenuti  ai  predetti  enti  a seguito  di
          raccolte   pubbliche   effettuate   occasionalmente,  anche
          mediante offerte di beni di  modico valore  o di    servizi
          ai   sovventori,     in  concomitanza     di  celebrazioni,
          ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,  della  legge
          16 dicembre 1991, n. 398:
            "1.  Le  associazioni  sportive  e  relative  sezioni non
          aventi  scopo  di  lucro,    affiliate  alle    federazioni
          sportive  nazionali   o agli  enti nazionali di  promozione
          sportiva  riconosciuti ai sensi  delle leggi  vigenti,  che
          svolgono  attivita'  sportive  dilettantistiche   e che nel
          periodo    d'imposta    precedente     hanno     conseguito
          dall'esercizio   di attivita'  commerciali proventi  per un
          importo non  superiore a   L.   130.594.000,  possonooptare
          per   l'applicazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          dell'imposta  sul  reddito   delle  persone  giuridiche   e
          dell'imposta     locale     sui     redditi     secondo  le
          disposizioni  di  cui all'art. 2.  L'opzione e'  esercitata
          mediante comunicazione  a mezzo lettera  raccomandata    da
          inviare    al competente   ufficio dell'imposta sul  valore
          aggiunto;  essa  ha  effetto dal  primo  giorno del    mese
          successivo    a  quello    in cui   e' esercitata,   fino a
          quando non  sia revocata e,  in ogni  caso, per  almeno  un
          triennio.  I   soggetti che intraprendono   l'esercizio  di
          attivita'    commerciali      esercitano  l'opzione   nella
          dichiarazione  da  presentare  ai  sensi  dell'art.  35 del
          decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,
          n.  633, e successive modificazioni.  L'opzione ha  effetto
          anche  ai   fini delle imposte sui  redditi e  di essa deve
          essere  data    comunicazione  agli  uffici  delle  imposte
          dirette entro i trenta giorni successivi".
            -  Si    riporta il testo dell'art.  2 della citata legge
          16 dicembre 1991, n. 398:
            "Art. 2 (Regime speciale IVA e imposte dirette). -  1.  I
          soggetti di cui all'art.  1 che hanno  esercitato l'opzione
          sono    esonerati  dagli  obblighi    di    tenuta    delle
          scritture  contabili  prescritti  dagli articoli   14,  15,
          16,    18    e  20   del   decreto   del Presidente   della
          Repubblica   29 settembre   1973   n. 600,    e  successive
          modificazioni.   Sono,   altresi, esonerati  dagli obblighi
          di  cui al  titolo II   del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            2.    I  soggetti   che   fruiscono dell'esonero   devono
          annotare     nella  distinta     d'incasso     o      nella
          dichiarazione    di    incasso   previste, rispettivamente,
          dagli  articoli 8  e 13  del decreto  del Presidente  della
          Repubblica    26  ottobre  1972,  n.    640, opportunamente
          integrate,  qualsiasi        provento            conseguito
          nell'esercizio    di   attivita' commerciali.
            3.    Per  i   proventi di   cui al   comma 2,   soggetti
          all'imposta   sul valore aggiunto,  l'imposta  continua  ad
          applicarsi  con  le  modalita' di cui  all'art. 74,  quinto
          comma, del  decreto  del Presidente   della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633.
            4.    Le   fatture emesse   e   le   fatture  di acquisto
          devono   essere numerate    progressivamente    per    anno
          solare  e   conservate   a  norma dell'art. 39 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
          e  dell'art.   22   del   decreto del   Presidente    della
          Repubblica   29    settembre  1973,  n.   600.  Sono  fatte
          salve   le disposizioni previste dalla  legge  10    maggio
          1976,  n. 249, in materia di ricevuta  fiscale, dal decreto
          del Presidente della  Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in
          materia  di   documento   di   accompagnamento   dei   beni
          viaggianti, nonche'  dalla legge  26  gennaio 1983,  n. 18,
          in materia di scontrino fiscale.
            5.    In deroga   alle disposizioni  contenute nel  testo
          unico  delle imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto
          del Presidente  della Repubblica  22   dicembre 1986,    n.
          917,  il reddito  imponibile  dei soggetti di  cui all'art.
          1  e'  determinato    applicando all'ammontare dei proventi
          conseguiti nell'esercizio   di attivita'    commerciali  il
          coefficiente    di   redditivita'   del   6 per   cento   e
          aggiungendo  le plusvalenze patrimoniali.
            6.   Con   decreto del   Ministro   delle    finanze,  da
          emanarsi    entro  novanta giorni dalla data di  entrata in
          vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di
          distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma  2  e
          stabilite le relative modalita' di compilazione".