DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
           Scritture contabili degli enti non commerciali 
 
  Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e  18  si  applicano,
relativamente alle attivita'  commerciali  eventualmente  esercitate,
anche agli  enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo   o   principale
l'esercizio di attivita' commerciali. 
  ((Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico
e finanziario, gli  enti  non  commerciali  che  effettuano  raccolte
pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a  mezzo
di una relazione illustrativa,  in  modo  chiaro  e  trasparente,  le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione  indicate  nell'articolo  108,  comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.
917.)) ((64)) 
  ((Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del  reddito  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,  n.  917,  che  abbiano  conseguito  nell'anno  solare
precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50  milioni  negli
altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo  18,
secondo le disposizioni di cui al comma  166  dell'articolo  3  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.)) ((64)) 
 
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  Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto  [...],  relativamente
alle imposte sui  redditi,  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31  dicembre
1997".