DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 39. 
           Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti 
 
  I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari  di
cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo  2219
del codice civile e numerati  progressivamente  in  ogni  pagina,  in
esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di  schedari  a
fogli  mobili  o  tabulati  di  macchine   elettrocontabili   secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione  finanziaria  su
richiesta del contribuente. 
  I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura  un  solo  registro  destinato  a  tutte   le   annotazioni
prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei  registri
previsti  da  tali  articoli  siano  indicati,   per   ogni   singola
annotazione, i numeri della pagina e della riga della  corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato. (8a) 
  I registri, i bollettari, gli schedari e  i  tabulati,  nonche'  le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso
esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato
assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle
fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e
trasferibili su altro supporto informatico. (144) 
  ((I soggetti passivi che  facilitano  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di  cessionari  o  di
committenti non soggetti  passivi  d'imposta  tramite  l'uso  di  una
interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una  piattaforma,
un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni,
a partire dal 31 dicembre dell'anno  in  cui  l'operazione  e'  stata
effettuata, la  documentazione  di  cui  all'articolo  54-quater  del
regolamento di esecuzione (UE) n.  282/2011  del  Consiglio,  del  15
marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione
e' fornita per via  elettronica,  su  richiesta,  all'Amministrazione
finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati  membri  dell'Unione
europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.)) ((209)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975,  n.  223)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di  cui  agli  articoli
23, 24, 25 e 39 secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
qualora    il    contribuente    utilizzi    direttamente    macchine
elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati,  di
centri elettrocontabili gestiti da  terzi,  possono  essere  eseguite
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione  delle  operazioni,
fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste
dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633, di tutte le operazioni  soggette  a  registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate
dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".