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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1999, n. 473

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1999
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Testo in vigore dal:  31-12-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo;
Visto, altresì, il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportiva con l'impegno di atleti che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui è stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Proventi che non concorrono
alla formazione del reddito
1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'autorità di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: ''6 per centò' sono sostituite dalle seguenti: ''3 per centò'.
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''iter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistichè'.
6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i- ter), ridotto alla metà''.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".
Note alla premesse:
- Per il testo dell'art. 25 della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292" dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi":
"Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
''Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquenniò'".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n. 135/1999, v. nota al titolo.
- Per il titolo della legge n. 398/1999 v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398:
"1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a L. 130.594.000, possonooptare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:
"Art. 2 (Regime speciale IVA e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione".