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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2002)
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Testo in vigore dal: 10-6-1999
al: 7-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visti  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre
1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24
e 28; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ed  in  particolare
l'articolo 39; 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare  gli
articoli 17, comma 2, e 21; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1998; 
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  adunanza
generale del 3 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  costituzione
e tenuta del ruolo unico,  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, le modalita' per la tenuta della banca dati informatica
della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4,  nonche'  le
modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti  di  cui
all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove  norme  in
          materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
          accesso ai documenti amministrativi". 
            - Si riporta il testo vigente degli articoli  3,  6,  15,
          19, 21, 23, 24 e 28 del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
            "Art. 3  (Indirizzo  politicoamministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano  le
          funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli
          obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli  altri
          atti rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
            a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
          dei  relativi   atti   di   indirizzo   interpretativo   ed
          applicativo; 
            b)  la  definizione  di  obiettivi,   priorita',   piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
            c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali  ed
          economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita'  e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
            d) la definizione dei  criteri  generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
            e) le nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
            f) le richieste di pareri alle  autorita'  amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
            2.  Ai  dirigenti  spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le attribuzioni dei dirigenti  indicate  dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e ad 
          opera di specifiche disposizioni legislative. 
            4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro". 
            "Art. 6. (Organizzazione  e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni  pubbliche
          l'organizzazione e la disciplina degli uffici,  nonche'  la
          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
          determinate   in   funzione   delle   finalita'    indicate
          all'articolo 1, comma 1, previa  verifica  degli  effettivi
          fabbisogni  e  previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai  sensi  dell'articolo  10.  Le
          amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
          delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
          processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
          del personale dei diversi  livelli  o  qualifiche  previsti
          dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  ove
          comporti riduzioni di spesa o comunque  non  incrementi  la
          spesa complessiva riferita al personale  effettivamente  in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
            3. Per la ridefinizione degli uffici  e  delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
            4.  Le  variazioni   delle   dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui  all'articolo  39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  con  gli  strumenti  di
          programmazione  economicofinanziaria  pluriennale.  Per  le
          amministrazioni dello Stato,  la  programmazione  triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri e le variazioni  delle  dotazioni  organiche  sono
          determinate ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
            5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione  delle  piante  organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario,  compresi   i   dirigenti,   sono   devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
            6. Le amministrazioni pubbliche che non  provvedono  agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'articolo 31  non  possono  assumere  nuovo  personale,
          compreso quello appartenente alle categorie protette". 
            "Art.  15  (Dirigenti).  -   1.   Nelle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  al  presente  capo  la   dirigenza   e'
          articolata  nelle  due  fasce  del  ruolo  unico   di   cui
          all'articolo 23. Restano salve le particolari  disposizioni
          concernenti le carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le
          carriere delle Forze di polizia e delle Forze  armate.  Per
          le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6. 
            2.  Nelle  istituzioni  e  negli  enti   di   ricerca   e
          sperimentazione nonche' negli altri  istituti  pubblici  di
          cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione,  le
          attribuzioni  della   dirigenza   amministrativa   non   si
          estendono alla gestione della 
          ricerca e dell'insegnamento. 
            3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata  alla
          direzione del dirigente  generale,  il  dirigente  preposto
          all'ufficio di piu' elevato  livello  e'  sovraordinato  al
          dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore". 
            "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non  si  applica  l'articolo
          2103 del codice civile. 
            2. Tutti gli incarichi di direzione  degli  uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Sono  definiti  contrattualmente,  per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la durata dell'incarico, salvi i  casi  di  revoca  di  cui
          all'articolo  21,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi  dell'articolo
          24 ed ha carattere onnicomprensivo. 
            3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'articolo  23
          o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
            4. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura  non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero, con contratto a tempo  determinato,  a  persone  in
          possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste
          dal comma 6. 
            5. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). 
            6. Gli incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
            7. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
          comma 2 dell'articolo 24. 
            8. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
            9. Degli incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali  dei  soggetti  prescelti.  10.  I
          dirigenti ai quali  non  sia  affidata  la  titolarita'  di
          uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi  di
          vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per l'utilizzazione dei predetti dirigenti  sono  stabilite
          con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3. 
            11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
            12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore". 
            "Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati
          negativi dell'attivita' amministrativa e della  gestione  o
          il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati  con  i
          sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi
          di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,
          comportano  per  il   dirigente   interessato   la   revoca
          dell'incarico,   adottata   con   le   procedure   previste
          dall'articolo 19, e  la  destinazione  ad  altro  incarico,
          anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma  10,  presso
          la   medesima   amministrazione   ovvero    presso    altra
          amministrazione che 
          vi abbia interesse. 
            2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle   direttive
          impartite dall'organo competente  o  il  dirigente,  previa
          contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal
          conferimento   di   ulteriori   incarichi,    di    livello
          dirigenziale  corrispondente  a  quello  revocato,  per  un
          periodo non inferiore a due  anni.  Nei  casi  di  maggiore
          gravita', l'amministrazione puo' recedere dal  rapporto  di
          lavoro, secondo le disposizioni del  codice  civile  e  dei
          contratti collettivi. 
            3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo
          conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti
          sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato  della
          Corte dei conti, con esperienza nel controllo di  gestione,
          designato dal Presidente della Corte  dei  conti;  di  esso
          fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico
          di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti  del  medesimo
          ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui  al
          comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori  ruolo  per
          la durata del mandato, e un esperto scelto  dal  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  tra  soggetti  con  specifica
          qualificazione     ed      esperienza      nei      settori
          dell'organizzazione amministrativa e del  lavoro  pubblico.
          Il parere viene reso entro trenta giorni  dalla  richiesta;
          decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal  parere.
          Il comitato dura in carica  tre  anni.  L'incarico  non  e'
          rinnovabile. 
            4. In attesa dell'emanazione dei decreti  legislativi  di
          cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  ai
          fini  di  cui  al  presente  articolo  la  valutazione  dei
          risultati negativi viene effettuata  nelle  forme  previste
          dall'articolo 20. 
            5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale
          delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle
          carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". 
            "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E'  istituito,
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il  ruolo
          unico dei  dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.  La
          distinzione  in  fasce  ha   rilievo   agli   effetti   del
          trattamento economico e, limitatamente  a  quanto  previsto
          dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli 
          incarichi di dirigenza generale. 
            2. Nella prima fascia del ruolo unico  sono  inseriti  in
          sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
          generali in  servizio  alla  data  di  entrata  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  3  e,  successivamente,  i
          dirigenti  della  seconda  fascia  che  abbiano   ricoperto
          incarichi di direzione di uffici dirigenziali  generali  ai
          sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque
          anni,  senza   essere   incorsi   nelle   misure   previste
          dall'articolo   21,   comma   2,   per   le   ipotesi    di
          responsabilita' dirigenziale.  Nella  seconda  fascia  sono
          inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data
          e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi 
          di accesso di cui all'articolo 28. 
    

    3.  Con  regolamento  da  emanare,  entro il 31 luglio 1998, ai sensi
    dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
    disciplinate  le  modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico,
    articolato  in  modo da garantire la necessaria specificita' tecnica.
    Il  regolamento  disciplina  altresi'  le  modalita'  di elezione del
    componente  del  comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
    Il  regolamento  disciplina  inoltre le procedure, anche di carattere
    finanziario,  per  la  gestione  del personale dirigenziale collocato
    presso  il  ruolo  unico  e le opportune forme di collegamento con le
    altre amministrazioni interessate.
      4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri cura una banca dati
    informatica  contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
    dirigente,  al  fine  di  promuovere  la  mobilita'  e l'interscambio
    professionale    degli    stessi    fra    amministrazioni   statali,
    amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
    dell'Unione europea".
      "Art.   24  (Trattamento  economico).  -  1.  La  retribuzione  del
    personale  con  qualifica  di  dirigente e' determinata dai contratti
    collettivi  per  le  aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
    economico  accessorio  sia  correlato alle funzioni attribuite e alle
    connesse   responsabilita'.   La   graduazione   delle   funzioni   e
    responsabilita'  ai  fini  del trattamento accessorio e' definita, ai
    sensi    dell'articolo   3,   con   decreto   ministeriale   per   le
    amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi
    di  Governo  per  le  altre  amministrazioni  o  enti, ferma restando
    comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
    finanziarie  fissate  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di
    concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
    programmazione economica.
      2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
    sensi  dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale e'
    stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
    parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
    contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
    istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
    di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
    risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
    i relativi importi.
      3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
    remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
    base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
    incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
    conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
    designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
    corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
    nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
    dirigenza.
      4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato
    dal  comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi
    dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
      5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
    nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
    delle  categorie  di  personale  di  cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
    indicano   le  somme  da  destinare,  in  caso  di  perequazione,  al
    riequilibrio   del   trattamento  economico  del  restante  personale
    dirigente  civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
    previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali  per  i dirigenti del
    comparto   Ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti
    economici  complessivi  e  degli  incrementi comunque determinatisi a
    partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
    1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
      6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
    ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
    comma  5,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
    l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
    universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
    dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
    tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
    universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
    utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
    delle  supplenze  e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui
    fondi  di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
    erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
      7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
    ruolo  unico  o  equiparati  sono assorbiti nel trattamento economico
    attribuito ai sensi dei commi precedenti.
      8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico
    accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
    confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
    amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
    articolo.
      9.  Una  quota  pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
    confluisce  in  un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
    Consiglio  dei  Ministri.  Le predette quote sono ridistribuite tra i
    fondi  di  cui  al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
    quantita' di risorse disponibili".
      "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla
    qualifica  di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche
    ad  ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
    esclusivamente a seguito di concorso per esami.
      2.  In  sede  di  programmazione del fabbisogno di personale di cui
    all'articolo   39   della  legge  23  dicembre  1997,  n.  449,  sono
    determinati  i  posti  di  dirigente  da  coprire  con  due  distinte
    procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
      a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
    laurea,  che  abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
    in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle quali e' richiesto il
    possesso   del   diploma   di   laurea.   Per   i   dipendenti  delle
    amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito  di corsoconcorso, il
    periodo  di  servizio  e'  ridotto  a  quattro  anni. Sono, altresi',
    ammessi  soggetti  in possesso della qualifica di dirigente in enti e
    strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
    dell'articolo  1,  comma  2,  muniti del diploma di laurea, che hanno
    svolto  per  almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
    ammessi   coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
    equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
    a cinque anni;
      b)  i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
    diploma  di  specializzazione,  dottorato  di ricerca, o altro titolo
    post  universitario  rilasciato  da  istituti universitari italiani o
    stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative  pubbliche o
    private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto
    del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti il Ministero
    dell'universita'  e della ricerca scientifica tecnologica e la Scuola
    superiore  della  pubblica  amministrazione.  Sono ammessi, altresi',
    soggetti  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in strutture
    private,  muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
    cinque anni le funzioni dirigenziali.
      3.  Con  regolamento  governativo  di cui all'articolo 17, comma 1,
    della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola
    superiore   della   pubblica  amministrazione,  distintamente  per  i
    concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
      a)  i  criteri  per  la  composizione e la nomina delle commissioni
    esaminatrici;
      b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
      4.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
    conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
    attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
    amministrazione  e  disciplinato  dal regolamento di cui all'articolo
    29,  comma  5.  Tale  ciclo  comprende  anche  l'applicazione  presso
    amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi
    internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i
    vincitori  dei  concorsi  di  cui  alla  lettera  a)  del comma 2, il
    regolamento   puo'  prevedere  che  il  ciclo  formativo,  di  durata
    complessivamente  non  superiore  a  dodici  mesi, si svolga anche in
    collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
    primarie istituzioni formative pubbliche o private.
      5.   Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al
    conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico
    appositamente determinato dai contratti collettivi.
      6.  I  concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del
    Consiglio  dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
    bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
      7.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di accesso
    delle   qualifiche   dirigenziali   delle   carriere   diplomatica  e
    prefettizia,  delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
    del fuoco".
      -  Il  D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in
    materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
    amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
    lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
    dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
      -  Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, reca: "Ulteriori disposizioni
    integrative  e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
    29,  e  successive  modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 80".
      -  Il  D.Lgs.  12  febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di
    sistemi  informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
    norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
    n. 421".
      -  La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e
    di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
      -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
    conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
    la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
    amministrativa".
      - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
    449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
      "Art.  39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
    amministrazioni   pubbliche   e   misure   di   potenziamento   e  di
    incentivazione  del parttime). - 1. Al fine di assicurare le esigenze
    di  funzionalita'  e  di  ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore
    funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
    finanziarie   e   di   bilancio,   gli   organi   di   vertice  delle
    amministrazioni  pubbliche  sono tenuti alla programmazione triennale
    del  fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui alla
    legge 2 aprile 1968, n. 482.
      2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
    autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il personale della scuola
    dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
    valutato  su  basi  statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
    stabiliti  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di
    concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
    programmazione  economica.  Per  l'anno  1998, il predetto decreto e'
    emanato  entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
    riduzione  complessiva  del  personale  in  servizio alla data del 31
    dicembre  1998,  in  misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
    numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999,
    viene  assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
    servizio  alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo
    0,5  per  cento  rispetto  al  numero  delle unita' in servizio al 31
    dicembre 1998.
      3.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
    funzione  pubblica  e  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
    programmazione  economica,  delibera  trimestralmente il numero delle
    assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base
    di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
    giustizia  e  il  pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica
    affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza
    di  quanto  disposto  dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
    tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla
    data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
    24  del  presente  articolo  e  dal  comma  4  dell'articolo  42.  Le
    assunzioni  sono  subordinate  alla  indisponibilita' di personale da
    trasferire  secondo  procedure  di  mobilita' attuate anche in deroga
    alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati
    dall'articolo  35  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
    successive  modificazioni.  Le  disposizioni del presente articolo si
    applicano   anche  alle  assunzioni  previste  da  norme  speciali  o
    derogatorie.
      4.  Nell'ambito  della  programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
    procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
    le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
      5.    Per   il   potenziamento   delle   attivita'   di   controllo
    dell'amministrazione  finanziaria  si  provvede  con  i  criteri e le
    modalita'  di  cui  al  comma  8  all'assunzione  di  2.400 unita' di
    personale.
      6.  Al  fine  di  potenziare  la  vigilanza  in materia di lavoro e
    previdenza,  si  provvede  altresi'  all'assunzione  di 300 unita' di
    personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali
    e  regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
    300   unita'   di  personale  destinate  all'attivita'  dell'Istituto
    nazionale  della  previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
    destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
      7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del Presidente del
    Consiglio  dei  Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
    il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
    economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente   legge,   previo   parere   delle   competenti  commissioni
    parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23
    agosto  1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche'
    i  processi  formativi,  per  disciplinare  il  passaggio,  in ambito
    regionale,  del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
    deroga  alla  normativa  vigente in materia di mobilita' volontaria o
    concordata,   al  servizio  ispettivo  delle  direzioni  regionali  e
    provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      8.   Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti  criteri  e
    modalita':
      a)   i   concorsi   sono   espletati   su   base   circoscrizionale
    corrispondente  ai  territori  regionali  ovvero  provinciali, per la
    provincia   autonoma  di  Trento,  o  compartimentale,  in  relazione
    all'articolazione  periferica  dei  dipartimenti  del Ministero delle
    finanze;
      b)  il  numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso  nella settima
    qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  e'
    determinato  sulla  base  della  somma  delle  effettive  vacanze  di
    organico  riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
    territoriale  medesima,  fatta  eccezione  per  quelli ricompresi nel
    territorio  della  provincia  autonoma di Bolzano, con riferimento ai
    profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale,
    ferma  restando,  per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei
    posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
    determinazione  dei  posti da mettere a concorso viene effettuata con
    le  stesse  modalita',  avendo a riferimento il profilo professionale
    medesimo  e  quello  di ingegnere direttore coordinatore appartenente
    alla nona qualifica funzionale;
      c)  i  concorsi  consistono in una prova attitudinale basata su una
    serie  di  quesiti  a  risposta  multipla mirati all'accertamento del
    grado  di  cultura  generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
    acquisire  le  professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
    tecnico,   informatico,   contabile,  economico  e  finanziario,  per
    svolgere  le  funzioni  del  corrispondente  profilo professionale. I
    candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
    ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
      d)  la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
    di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
      e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola  procedura
    concorsuale.
      9.  Per  le  graduatorie  dei concorsi si applicano le disposizioni
    dell'articolo  11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975,
    n.   397,   in   materia   di  graduatoria  unica  nazionale,  quelle
    dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
    qualsiasi  effetto  economico,  nonche'  quelle  di  cui  al  comma 2
    dell'articolo  43  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
    successive modificazioni ed integrazioni.
      10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione
    del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
    Ministero  delle finanze individua all'interno del contingente di cui
    all'articolo  55,  comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente
    della  Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte
    da  personale  di  alta professionalita' destinato ad operare in sede
    regionale,  nel  settore  dell'accertamento  e del contenzioso. Nelle
    aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
    in  ambito  periferico,  il personale destinato al Dipartimento delle
    entrate  ai  sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti
    agli  specifici  settori,  scelti  sulla  base  della loro esperienza
    professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
    oggettivo.
      11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
    si  procede  alla  riduzione  proporzionale delle dotazioni organiche
    delle  qualifiche  funzionali  inferiori  alla  settima  nella misura
    complessiva  corrispondente  al  personale effettivamente assunto nel
    corso  del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i
    singoli ruoli.
      12. (Omissis).
      13.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  esami,  indetti  ai sensi
    dell'articolo  28,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
    n.  29,  e  successive  modificazioni,  conservano  validita'  per un
    periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
      14.  Per  far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
    beni  culturali  presenti  nelle  aree  soggette a rischio sismico il
    Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali, nell'osservanza di
    quanto  disposto  dai  commi  1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
    dotazioni  organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
    anche  in  eccedenza  ai  contingenti  previsti per i singoli profili
    professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna qualifica
    funzionale.
      Le  assunzioni  sono effettuate tramite concorsi da espletare anche
    su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie
    di  quesiti  a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
    cultura  generale  e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire
    le  professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico,
    giuridico,  contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni del
    corrispondente  profilo professionale. I candidati che hanno superato
    con  esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
    colloquio  interdisciplinare.  Costituisce  titolo  di  preferenza la
    partecipazione    per    almeno    un    anno,    in   corrispondente
    professionalita',  ai  piani  o  progetti  di  cui all'articolo 6 del
    decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
      15.  Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
    200  unita'  complessive,  con  le  procedure  previste  dal comma 3,
    personale  dotato  di  alta professionalita', anche al di fuori della
    dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
    prevista  dall'articolo  3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
    537,   in   ragione   delle  necessita'  sopraggiunte  alla  predetta
    rilevazione,  a  seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione
    di  nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
    Stato.  Si  applicano  per  le assunzioni di cui al presente comma le
    disposizioni previste dai commi 8 e 11.
      16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono subordinate
    all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi  gia' espletati le cui
    graduatorie  siano  state  approvate  a  decorrere dal 1 gennaio 1994
    secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 4, della legge 28
    dicembre   1995,   n.  549,  che  richiama  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
      17.  Il  termine  del  31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,
    comma  3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
    modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1997, n. 30, in materia di
    attribuzione  temporanea  di  mansioni  superiori,  e'  ulteriormente
    differito  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti di
    revisione  degli  ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
    31 dicembre 1998.
      18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23
    dicembre  1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento
    delle  assunzioni  comunque effettuate deve avvenire con contratto di
    lavoro  a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
    50  per  cento  di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di
    assunzioni  non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto
    di  formazione  e  lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del
    decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
    modificazioni.
      19.  Le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
    enti  locali,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
    agricoltura,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
    le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
    principi  di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
    delle spese di personale.
      20.  Gli  enti  pubblici  non  economici adottano le determinazioni
    necessarie  per  l'attuazione  dei  principi  di cui ai commi 1 e 18,
    adeguando,  ove  occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
    riduzione  delle  spese  per  il  personale.  Agli  enti pubblici non
    economici  con  organico  superiore  a 200 unita' si applica anche il
    disposto di cui ai commi 2 e 3.
      21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo,
    la  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro,
    del  bilancio  e  della programmazione economica possono avvalersi di
    personale  comandato  da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
    al  contingente  determinato  ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
    400, per un numero massimo di 25 unita'.
      22.  Al  fine  dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
    Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad
    ogni  altra  disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio,
    di  un contingente integrativo di personale in posizione di comando o
    di  fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
    alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e
    5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
    pubblici   economici.   Si   applicano   le   disposizioni   previste
    dall'articolo  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
    personale  di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
    fondamentale  e  accessorio  delle  amministrazioni  o  degli enti di
    appartenenza   e   i  relativi  oneri  rimangono  a  carico  di  tali
    amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del
    Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della
    carriera e dei concorsi.
      23.  All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
    510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
    608, le parole: ''31 dicembre 1997'', sono sostituite dalle seguenti:
    ''31  dicembre  1998''.  Al  comma  18 dell'articolo 1 della legge 28
    dicembre  1995,  n.  549,  come modificato dall'articolo 6, comma 18,
    lettera  c)  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, le parole ''31
    dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''.
    L'eventuale  trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge
    n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai
    commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
      24.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
    legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita' complessiva di giovani
    iscritti  alle  liste  di leva di cui all'articolo 37 del decreto del
    Presidente  della  Repubblica  14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
    annualmente  al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia e'
    incrementato  di  3.000  unita',  da assegnare alla Polizia di Stato,
    all'Arma  dei  carabinieri  ed  al Corpo della guardia di finanza, in
    proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
      25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
    dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
    in   ogni  caso  che  cio'  non  si  ripercuota  negativamente  sulla
    funzionalita'  degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
    come  i  piccoli  comuni  e  le  comunita' montane, la contrattazione
    collettiva  puo'  prevedere  che i trattamenti accessori collegati al
    raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche'
    ad  altri  istituti  contrattuali  non  collegati  alla  durata della
    prestazione  lavorativa  siano  applicati  in  favore del personale a
    tempo  parziale  anche  in  misura  non frazionata o non direttamente
    proporzionale   al   regime   orario   adottato.  I  decreti  di  cui
    all'articolo  1,  comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
    introdotto  dall'articolo  6  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
    convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 1997 n. 140,
    devono  essere  emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore  della  presente  legge.  In  mancanza,  la trasformazione del
    rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente
    nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
    palese  contrasto  con  quella  svolta  presso  l'amministrazione  di
    appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato provvedimento
    emanato   d'intesa   fra   l'amministrazione  di  appartenenza  e  la
    Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
    pubblica.
      26.  Le  domande  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
    pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima  della data di entrata in
    vigore  della  presente  legge,  sono riesaminate d'ufficio secondo i
    criteri   e   le  modalita'  indicati  al  comma  25,  tenendo  conto
    dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
      27.  Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23
    dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di rapporto di lavoro a tempo
    parziale,  si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
    enti  locali  finche'  non  diversamente disposto da ciascun ente con
    proprio atto normativo.
      28.  Nell'esercizio  dei  compiti attribuiti dall'articolo 1, comma
    62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
    finanza  agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
    dal  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
    e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600.  Nel  corso  delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
    della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto
    d'ufficio".
      -  Si riporta il testo degli articoli 17, comma 2, e 21 della legge
    23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
      "2.   Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
    deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
    Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie,
    non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
    per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
    della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
    generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
    norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
    regolamentari".
      "Art.  21  (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui
    alla  lettera  a)  dell'articolo  19, il Presidente del Consiglio dei
    Ministri,  con  proprio  decreto,  istituisce un comitato di esperti,
    incaricati a norma dell'articolo 22.
      2.  Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, e'
    istituita una apposita commissione.
      La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per
    legge.
      3.  Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente
    del  Consiglio  dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e
    dipartimenti,  comprensivi  di  una  pluralita'  di  uffici cui siano
    affidate    funzioni    connesse,    determinandone    competenze   e
    organizzazione omogenea.
      4.  Con  propri  decreti  il Presidente del Consiglio dei Ministri,
    d'intesa  con  il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro
    dell'interno,  provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli
    uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
      5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza
    portafoglio,  il  decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei
    Ministri d'intesa con il Ministro competente.
      6.  Nei  casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio
    dei  Ministri  sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza
    portafoglio,  il  capo  del  dipartimento e' nominato con decreto del
    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
    interessato.
      7.  Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza
    portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale
    della Presidenza".
      Nota all'art. 1:
      -  Per  il  testo  degli articoli 23 e 21 del D.Lgs. n. 29/1993, v.
    nelle note alle premesse.