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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2002)
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Testo in vigore dal:  10-6-1999 al: 7-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonché le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 6. (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della
ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
"Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che
vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli
incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28.


3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere
finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato
presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le
altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea".
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai
sensi dell'articolo 3, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi
di Governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello
di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed
i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi
dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personale
dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
comma 5, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
università possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui
fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i
fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantità di risorse disponibili".
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono
determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte
procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il
periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì,
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì,
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i
concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo
29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i
vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il
regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata
complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso
delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
del fuoco".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, reca: "Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80".
- Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del parttime). - 1. Al fine di assicurare le esigenze
di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è
emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999,
viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo
0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31
dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle
assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base
di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica
affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla
data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e
24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le
assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da
trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati
dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo
le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le
modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di
personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e
previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di
personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali
e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché
i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o
concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la
provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle
finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è
determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di
organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai
profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale,
ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei
posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con
le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente
alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad
acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per
svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni
dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975,
n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle
dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2
dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte
da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede
regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle
aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti
agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura
complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i
singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili
professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche
su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie
di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire
le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico,
giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3,
personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione
di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui
graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di
attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento
delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di
assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto
di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18,
adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad
ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio,
di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o
di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, le parole: ''31 dicembre 1997'', sono sostituite dalle seguenti:
''31 dicembre 1998''. Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,
lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole ''31
dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''.
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge
n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani
iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia è
incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla
funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione
collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a
tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui
all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140,
devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di
appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto
d'ufficio".
- Si riporta il testo degli articoli 17, comma 2, e 21 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui
alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti,
incaricati a norma dell'articolo 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è
istituita una apposita commissione.
La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per
legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e
dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano
affidate funzioni connesse, determinandone competenze e
organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro
dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli
uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza
portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza
portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza
portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale
della Presidenza".
Nota all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 23 e 21 del D.Lgs. n. 29/1993, v.
nelle note alle premesse.