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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 154

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2008)
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Testo in vigore dal:  5-6-1998 al: 8-5-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che approva il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimento del tesoro
1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
b) Direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;
c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;
e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE;
g) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni.
2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio ispettivo centrale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).
3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere b) e c), nonché per la consulenza in materia di attività predeliberativa del CIPE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca: "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-bis dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il titolo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, è: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
- Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, è il seguente: "Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile".
- Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è stato emanato il regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
- L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
Note all'art. 1:
- La legge 27 ottobre 1993, n. 432, reca: "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
- Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, recante: "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi", è il seguente:
"Art. 4. - 1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000) convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 651 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996):
"5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro".
- L'art. 105A, paragrafo 2 Trattato istitutivo della CE, così recita:
"Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 189C e previa consultazione della BCE, può adottare misure e armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità".