stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 154

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2008)
nascondi
  • Articoli
  • Articolazione dei dipartimenti
    e di altri organismi del Ministero
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Uffici di diretta collaborazione con l'organo
    di direzione politica e altre disposizioni
  • 6
  • 7
  • 8
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-6-1998
al: 8-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 
  Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio  1998,
n. 38,  che  approva  il  regolamento  recante  le  attribuzioni  dei
dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica e  disposizioni  sull'organizzazione  e  sul
personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 aprile 1998; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Dipartimento del tesoro 
 
  1. Il Dipartimento del tesoro e' articolato nei seguenti uffici  di
livello dirigenziale generale, cui sono preposti  dirigenti  generali
di livello C, con le competenze di seguito indicate: 
  a)  Direzione  I:  elaborazione  dei  documenti  di  programmazione
economica e finanziaria; analisi dei problemi economici,  monetari  e
finanziari  interni  ed  internazionali;  informazione  statistica  e
monitoraggio sugli andamenti del  sistema  economico;  analisi  degli
andamenti dei flussi di cassa e  dei  conti  pubblici;  previsione  e
verifica del fabbisogno e  dell'indebitamento  del  settore  statale;
monitoraggio delle  partecipazioni  finanziarie  pubbliche;  gestione
delle partecipazioni azionarie dello  Stato,  esercizio  dei  diritti
dell'azionista  e  gestione  dei  processi  di   dismissione   e   di
privatizzazione,  compresa  la  relativa  attivita'   istruttoria   e
preparatoria; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali
e delle specifiche  prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono
essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato  del
Ministero,  per  lo  svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del
Dipartimento,  compresi  la  collaborazione   e   il   supporto   per
l'elaborazione  delle  relative  procedure  e  per  le  verifiche  di
funzionalita' dei servizi e dei processi informatici  riguardanti  le
materie di competenza; 
  b) Direzione II: emissione e gestione del debito  pubblico  interno
ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato
istituito  con  la  legge  27  ottobre  1993,  n.  432,   del   conto
"Disponibilita' del tesoro per il  servizio  di  tesoreria"  previsto
dall'articolo 4 della legge 26  novembre  1993,  n.  483,  del  fondo
previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,
n. 651, e delle altre giacenze liquide  connesse  alla  gestione  del
debito pubblico; analisi dei  problemi  inerenti  alla  gestione  del
debito pubblico interno ed estero ed  al  funzionamento  dei  mercati
finanziari;  coordinamento  e  vigilanza  dell'accesso   ai   mercati
finanziari di enti pubblici, enti locali e societa' controllate dallo
Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con  gli  organismi
internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche  relative  alla
gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di  valutazione
del merito di credito; 
  c) Direzione III: affari  economici  e  finanziari  internazionali;
rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a  carattere
monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI,  ecc.);  partecipazione  alla
redazione e  all'esecuzione  di  accordi  e  trattati  internazionali
aventi contenuto economico e finanziario;  interventi  riguardanti  i
crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti
unilaterali e gli aiuti allo sviluppo; 
  d)  Direzione  IV:  problematiche  generali,   regolamentazione   e
vigilanza relativi al sistema creditizio e  finanziario,  ai  mercati
finanziari  ed  ai  relativi  operatori;  rapporti  con  la   Consob;
vigilanza  sulle  fondazioni  bancarie;   vigilanza,   spettante   al
Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici  operanti
nei settori di competenza del Dipartimento;  consulenza  giuridica  e
legislativa  nelle  materie  di  competenza  del  Dipartimento,   ivi
comprese  le  questioni  giuridiche  riguardanti  le   partecipazioni
azionarie dello Stato; 
  e)  Direzione  V:  contenzioso  valutario;  entrate   del   Tesoro;
prevenzione dell'utilizzazione del sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio; 
  f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di  enti
pubblici e attivita'  produttive;  finanziamenti  agevolati  e  fondi
pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e  aiuti  di  Stato;
contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; 
gestione dei pagamenti all'estero  e  del  portafoglio  dello  Stato;
monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito  dell'articolo
105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE; 
  g) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale  e
la qualita' dei processi e dell'organizzazione,  con  il  compito  di
provvedere,  nell'ambito  delle  competenze  del  Dipartimento,  alle
seguenti materie: amministrazione ed affari  di  carattere  generale;
gestione  contabile;  servizio  di  economato  e  di   provveditorato
dipartimentale; adempimenti in materia  di  formazione  specialistica
del personale e  di  mobilita'  interna  al  Dipartimento;  studio  e
analisi  della  qualita'  dei  processi   e   dell'organizzazione   e
conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. 
  2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio ispettivo centrale alle
dirette dipendenze del direttore generale  del  Tesoro,  fatta  salva
l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte
quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali  (SEBC)
e della Banca centrale europea (BCE). 
  3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma  1  provvedono,
ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  per   quanto
riguarda i rapporti con organismi  internazionali  nelle  materie  di
competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di  quanto
previsto nel comma 1, lettere b) e c), nonche' per la  consulenza  in
materia di attivita' predeliberativa del CIPE. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art. 7 della legge 3  aprile 1997, n. 94, stabilisce
          i principi ed i  criteri  direttivi  cui  il  Governo  deve
          uniformarsi  nell'esercizio  della  delega  per il riordino
          delle competenze e della organizzazione del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica.
            -  Il   decreto  legislativo  5    dicembre   1997,    n.
          430,   reca:   "Unificazione  dei  Ministeri  del   tesoro,
          del   bilancio   e    della  programmazione    economica  e
          riordino   delle competenze  del CIPE,  a norma dell'art. 7
          della legge 3 aprile 1997, n. 94".
            -  L'art.  17  della  legge  23 agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio  dei Ministri)   concerne
          l'emanazione    di regolamenti;   il comma  4-bis dell'art.
          17   riguarda, in   particolare, i   regolamenti  intesi  a
          determinare l'organizzazione  e la disciplina  degli uffici
          dei Ministeri.
            -  La  legge  5  agosto  1978,  n. 468, reca: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio".
            - Il  titolo della  legge 7  agosto 1990, n.  241, e'  il
          seguente:    "Nuove  norme  in    materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi".
            -  La  legge  23  ottobre  1992, n. 421, reca: "Delega al
          Governo per la razionalizzazione  e   la revisione    delle
          discipline    in  materia    di  sanita',     di   pubblico
          impiego,   di  previdenza   e  di   finanza territoriale".
            -  Il   decreto  legislativo   3  febbraio    1993,    n.
          29,    reca:   "Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - Il titolo del decreto legislativo  12 febbraio 1993, n.
          39, e' il seguente:   "Norme in    materia    di    sistemi
          informativi      automatizzati   delle      amministrazioni
          pubbliche,  a  norma dell'art.  2,  comma  1, lettera  mm),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - Il titolo della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e':
          "Misure   urgenti   per  lo     snellimento  dell'attivita'
          amministrativa e    dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo".
            -     Il   decreto    legislativo  7   agosto  1997,   n.
          279,   reca:  "Individuazione delle unita' previsionali  di
          base del bilancio dello  Stato,  riordino  del  sistema  di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato".
            - Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.
          414,   e'   il   seguente:      "Attivita'     informatiche
          dell'Amministrazione   statale   in materia  finanziaria  e
          contabile".
            -  Con  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  20
          febbraio 1998, n.  38,  e' stato  emanato   il  regolamento
          recante  le attribuzioni  dei Dipartimenti  del   Ministero
          del    tesoro,   del    bilancio   e   della programmazione
          economica,   nonche'    disposizioni   in     materia    di
          organizzazione e  di personale, a  norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
            -  L'art.  9  della  citata  legge    n. 94/1997, ai fini
          dell'esame degli schemi di  decreto trasmessi ai  sensi del
          comma 3 dell'art.  5, del comma  5 dell'art.   6   e    del
          comma     4    dell'art.    7,  istituisce    una  apposita
          commissione  bicamerale,  composta  da  15  senatori  e  15
          deputati.
           Note all'art. 1:
            - La  legge 27 ottobre 1993,  n. 432, reca:  "Istituzione
          del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
            -    Il  testo   dell'art.   4 della   legge 26  novembre
          1993,  n.    483,  recante:     "Disciplina  del      conto
          intrattenuto  dal   Tesoro presso   la Banca  d'Italia  per
          il  servizio  di  tesoreria  e  modifica  della  disciplina
          della   riserva obbligatoria  degli enti creditizi",  e' il
          seguente:
            "Art. 4. - 1. Non    appena  completato  il  collocamento
          dell'emissione  di  cui  all'art.  3,  il saldo   del conto
          transitorio di cui al medesimo art.   3   viene  trasferito
          in    un    conto   istituito presso   la   Banca d'Italia,
          denominato  "Disponibilita' del  Tesoro per il  servizio di
          tesoreria", e   utilizzato  per  assicurare  il    regolare
          svolgimento del servizio medesimo.
            2.   Sul   conto   "Disponibilita'   del  Tesoro  per  il
          servizio  di tesoreria" vengono giornalmente registrate  le
          operazioni di introito e  di pagamento   connesse con    il
          servizio    di  tesoreria,    effettuate  dalle  sezioni di
          tesoreria della Banca d'Italia.
            3.  Sul  medesimo  conto  la Banca  d'Italia,  all'inizio
          di  ogni semestre, corrisponde un interesse ad    un  tasso
          uguale  a  quello  medio  dei buoni   ordinari del   Tesoro
          emessi  nel semestre  precedente. Con decreti del  Ministro
          del      tesoro,   viene   stabilito   l'eventuale  importo
          differenziale a carico della Banca    d'Italia,  idoneo  ad
          assicurare  la compensazione  dell'onere  dipendente  dallo
          scarto  tra   il   tasso anzidetto e   quello  relativo  ai
          titoli di  cui all'art. 3,  comma 1, fino al loro rimborso.
            4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ove lo ritenga
          opportuno, sentita   la  Banca    d'Italia,    ad  assumere
          direttamente  la   gestione, nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria  dello  Stato,  dei  fondi disponibili nel  conto
          di cui  al comma 1,   o a procedere   secondo  il  disposto
          dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
            5.    Sul predetto   conto non   sono ammessi  sequestri,
          pignoramenti, opposizioni  o  altre misure  cautelari.  Non
          sono  altresi'      ammessi   sequestri,      pignoramenti,
          opposizioni   o   altre   misure  cautelari notificati alla
          Banca d'Italia  ed  ai  partecipanti  al  collocamento  dei
          titoli    di Stato  risultati  assegnatari  in sede  d'asta
          e volti  a colpire  il ricavato  di  tale collocamento  non
          ancora affluito  al predetto conto. Gli atti compiuti    in
          violazione  della  presente  norma sono nulli e la nullita'
          deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Tali atti  non
          comportano  pertanto  alcun  onere  di accantonamento sulle
          giacenze  del  conto     e  sulle  somme   rivenienti   dal
          collocamento di cui sopra".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.    2, comma 5, del
          decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (Misure  urgenti  per
          il    Grande    Giubileo    del   2000)   convertito,   con
          modificazioni, con  legge 23  dicembre 1996,  n. 651 (testo
          coordinato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  300 del
          23 dicembre 1996):
            "5. Le somme  rivenienti dai mutui di cui  al    presente
          articolo,   in   attesa  della     erogazione  agli    enti
          beneficiari,  nonche'      le   giacenze   sul   conto   di
          disponibilita'  del Tesoro per il  servizio di tesoreria in
          essere presso  la Banca d'Italia, possono essere  impiegate
          con  le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro del
          tesoro".
            -  L'art. 105A,  paragrafo 2  Trattato istitutivo   della
          CE,  cosi' recita:
            "Gli      Stati   membri     possono    coniare    monete
          metalliche     con  l'approvazione  della  BCE  per  quanto
          riguarda  il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in
          conformita' della procedura  di  cui  all'art.    189C    e
          previa   consultazione   della BCE,  puo'  adottare  misure
          e armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche
          di tutte  le  monete      metalliche    destinate      alla
          circolazione,   nella    misura necessaria per agevolare la
          loro circolazione nella Comunita'".