stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1991, n. 104

Proroga della gestione del servizio di tesoreria ((...)) dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il
((Ministero dell'economia e delle finanze))
e la Banca d'Italia.
((
2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73))
.