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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 526

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  20-9-1994 al: 11-8-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'art. 6 concernente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti, rispettivamente, regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 449, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente;
Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, i quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in attuazione delle disposizioni dell'art. 13 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardano, rispettivamente norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Vista la nota n. 4234/VIA/A.O.13.M. in data 2 giugno 1993, con la quale il direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente dichiara di condividere quasi tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, specificando nel contempo i motivi per cui talune osservazioni non possono essere accolte;
Ritenuto di dover condividere quanto dichiarato nella predetta nota;
Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi della finanza pubblica che prevedono il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e dell'ispettorato centrale per le difesa del mare dello stesso Ministero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Permessi di prospezione
1. Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/ A e II/ B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:
a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;
b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.
3. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Si trascrive il testo del relativo art. 6:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle dimissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma descritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".
- Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 3 (Norme tecniche integrative). - 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
- Gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) sono i seguenti:
"Art. 3 (Permesso di prospezione). - 1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.
2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi".
"Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). - 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto".
"Art. 5 (Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti). - 1.
Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi".
"Art. 6 (Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata). - 1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.
2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare.
Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.
4. La durata del permesso è di sei anni.
5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.
6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.
8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.
10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.
11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina".
"Art. 7 (Rinvenimento di altre risorse naturali). - 1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'art. 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'art. 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'idustria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.
2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento".
"Art. 8 (Programma unitario di lavoro). - 1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.
2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.
4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle areee cui si riferisce il programma unitario".
"Art. 9 (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali). - 1.
Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'art. 6.
3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.
6. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.
7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.
8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.
9. Il terzo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:
'Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.
Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.
In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le partì.
10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221".
"Art. 10 (Nuove tecnologie). - 1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte".
"Art. 11 (Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione). - 1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni".
"Art. 12 (Vettoriamento del gas naturale). - 1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.
2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.
3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti".
"Art. 13 (Normativa di raccordo e disciplinari-tipo). - 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoda emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente capo".
"Art. 14 (Norme abrogate). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;
b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni".
- Il testo dell'intero art. 1, della legge 28 febbraio 1992, n. 220 (Interventi per la difesa del mare), è il seguente:
"Art. 1 (Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero). - 1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);
d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile".
- Il testo dell'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata nelle premesse, è il seguente:
"Art. 11. - Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il comitato scientifico.
2. Il comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e le foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei lincei.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Per il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 8. Note all'art. 1:
- L'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente: "5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1936, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da venti membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878".