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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 9


Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;
4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;
7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico".