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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal: 17-4-1958
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  ricerca  e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da
quelle  delimitate  nella  tabella A, allegata alla legge 10 febbraio
1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed
a  quelle  con  essa  non  contrastanti,  contenute nelle leggi e nei
regolamenti minerari attualmente in vigore.
  ((Sono  sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate
esclusivamente  dal  regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le
attivita'  di  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  ubicate nei
territori  delle  province  di  Ferrara  e Rovigo, limitatamente agli
strati  del  quaternario  situati  a profondita' non superiore a 1200
metri,  nonche'  quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio
1953, n. 136)).