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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1995)
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Testo in vigore dal:  4-1-1987

Art. 5

Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.
2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.