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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 27

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.