LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 3-11-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  presente  legge  le
sostanze  minerali  di  cui  all'articolo 2, secondo comma, del regio
decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  estraibili  dal  suolo e sottosuolo nazionale, nonche'
dal   fondo  e  sottofondo  marino  del  mare  territoriale  e  della
piattaforma  continentale,  ad esclusione degli idrocarburi liquidi e
gassosi,  dei  fluidi  geotermici  e  dei minerali radioattivi, salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le
competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Sono  fatte  salve  inoltre  le  competenze delle regioni a statuto
speciale  e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
miniere.