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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  3-11-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.