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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal:  15-11-1994
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Art. 11

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.
((2a))
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AGGIORNAMENTO (2a)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che è soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato scientifico" di cui al presente articolo.