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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1989, n. 400

Regolamento concernente modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/12/1989
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Testo in vigore dal:  16-12-1989

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visti gli articoli 7 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrati dall'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle informazioni relative alle ditte iscritte nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unità locali;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente la legge-quadro per l'artigianato;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria;
Ritenuto necessario che per il completamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria ai fini del potenziamento delle attività dell'anagrafe tributaria, le camere di commercio comunichino all'amministrazione medesima le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri;
Ritenuta altresì la necessità di acquisire elementi per inviare ai comuni i dati identificativi dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1989;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento concernente modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte:

Art. 1

Comunicazioni
delle camere di commercio all'anagrafe tributaria
1. I dati e le notizie contenuti nelle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione ai registri delle ditte tenuti dalle camere di commercio, che devono essere comunicati all'anagrafe tributaria ai sensi degli articoli 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono i seguenti:
a) codice fiscale e dati anagrafici del soggetto;
b) capitale sociale;
c) estremi di iscrizione nel registro delle ditte e nel registro delle imprese;
d) sedi delle unità locali;
e) attività svolte in ciascuna unità locale;
f) componenti degli organi sociali.
2. I dati di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 saranno comunicati successivamente dal Ministero delle finanze ai comuni per l'esecuzione dei controlli previsti dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 16 del D.P.R.
n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito dal D.P.R. n. 784/1976 e modificato dal D.P.R. n. 955/1977, come ulteriormente modificati, il primo dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 31, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, e il secondo dall'art. 2 della legge 20 luglio 1979, n. 289, e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 66/1989 già richiamato: "Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. A partire dal 1› luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono all'iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 16 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1› gennaio 1978. La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 31 gennaio 1980 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1› gennaio al 31 dicembre 1978. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1› luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13". - Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 5 della legge n. 443/1985: "È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscrivere tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione". - Il comma 5- bis dell'art. 4 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), prevede che: "Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultano in attività dal 1› gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973 si veda nelle note alle premesse.
- La legge n. 144/1989 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finaza locale.