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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 955

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

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Testo in vigore dal:  1-1-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 4 - al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza";

il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale".

Art. 6 - la lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:
"b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 10 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico";

nella lettera c) del primo comma le parole "relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati" sono sostituite dalle parole: "relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze";

nella lettera d) del primo comma dopo le parole: "dichiarazioni e relativi allegati" sono soppresse le parole: "con esclusione delle dichiarazioni periodiche diverse dalle annuali". Le parole: "Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di voltura per le quali le domande sono state presentate anteriormente al 1 gennaio 1978", sono sostituite dalle parole: "Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 10 gennaio 1978";

nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: "domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi", sono soppresse le parole: "domande di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità"; dopo le parole: "di scuole non statali", sono aggiunte le parole: "concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera";

la lettera f) del primo comma è sostituita dalla seguente:
"f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività.";

il terzo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi".

L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera f) dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta allo ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze".

Art. 8 - al primo comma, dopo le parole: "di cui al precedente art. 4" sono aggiunte le parole: "nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi".

L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private. - Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.
Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.
Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti".

Art. 13 - nel quarto comma, dopo le parole "per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere b), d) e g)" sono soppresse le parole: "è terzo comma";

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. In caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza";

il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Chi non restituisce nel termine stabilito il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, indicati all'art. 8, è punito con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila; se la restituzione del questionario avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.
Se i dati indicati nel questionario o negli allegati sono incompleti o inesatti, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila".

L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalità indicate nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità indicate nell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto accertate dal centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari relativamente alle comunicazioni previste dagli articoli 7 e 16 sono irrogate con le modalità indicate nella legge 7 gennaio 1929, n. 4".

Art. 16 - nel primo comma, le parole: "di cui al terzo comma" sono sostituite dalle parole: "di cui al sesto comma";

il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta".

Art. 20 - nell'ultimo comma, le parole: "dal secondo comma dell'art. 7" sono sostituite dalle parole: "dal secondo e terzo comma dell'art. 7".