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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1976, n. 60 (in G.U. 31/03/1976, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

((Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.
L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.
I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo))
.
Il Ministro per le finanze adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.