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LEGGE 27 febbraio 1978, n. 49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

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Testo in vigore dal:  4-3-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonché gli esattori delle imposte dirette".
L'articolo 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato".
Nell'allegato:
i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:


"1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei
registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, od attestato desunto da detti registri ...... L. 2.500
2) Certificato di idoneita per aderire
ad aste, appalti e simili ................................ L. 5.000
3) Elenchi di nominativi desunti dai
registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:
da uno a cinque nominativi ........................... L. 500
per ogni nominativo in piu ........................... L. 50
4) Certificato d'origine od analoga attestazione
o dichiarazione relativa a scambi di merce con
l'estero, anche su fatture o simili ...................... L. 1.500
5) Vidimazione o autenticazione di firme .............. L. 1.000"; il n. 10) e soppresso;
i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:
"12) Atti, certificati e dichiarazioni non
compresi in altre voci ................................... L. 1.500
13) Visura dei registri, ruoli, albi od
elenchi tenuti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura:
per il primo nominativo .............................. L. 2.000
per ogni nominativo in piu ........................... L. 300"; il n. 14) e soppresso;
i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:
"15) Diritto di urgenza per certificati ed atti
da rilasciare in giornata qualora si sovverta a
favore e su richiesta dell'utente il normale
ordine cronologico e di protocollo ....................... L. 1.000
16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio
immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e
su richiesta dell'utente il normale ordine
cronologico e di protocollo .............................. L. 1.000"; dopo il n. 16) e inserito il seguente:
"16-bis) Diritti di iscrizione nei registri,
ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
da corrispondere all'atto della domanda, e sempre
che non si applichino i diritti previsti ai numeri
17) e 17-bis) ............................................ L. 5.000"; il n. 17) e sostituito dal seguente:
"17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli
ed albi o elenchi camerali che comporti
l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento
di esami, da parte di apposita commissione .............. L. 40.000"; dopo il n. 17) e inserito il seguente:
"17-bis) Diritti per iscrizione nei registri,
ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il
meno accertamento del possesso dell'idoneità
professionale ........................................... L. 10.000".
Il n. 18) e soppresso.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE ANDREOTTI - DONAT - CATTIN - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO