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LEGGE 20 luglio 1979, n. 289

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche.

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Testo in vigore dal:  22-7-1979

Art. 2


La prima comunicazione di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto, n. 605, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO