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LEGGE 19 febbraio 1979, n. 54

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.

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Testo in vigore dal:  22-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma le parole: gli assegni di studio, sono sostituite dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica.
Al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
L'importo delle borse di cui al precedente comma è equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro titolari sono altresì corrisposte le stesse indennità attribuite ai titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e didattica.
Il terzo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché la Domus Galilaeana, l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le Università almeno un biennio di attività nel periodo 1 settembre 1974-31 ottobre 1978, attestata dal competente direttore di Istituto.
Al quarto comma sono soppresse le parole: Ai fini della loro formazione scientifica e didattica e le parole:
sono tenuti a svolgere, sono sostituite con le seguenti:
possono svolgere.
Al sesto comma le parole da: Sono altresì prorogati, fino alle parole: sopravvenuta indisponibilità del posto, sono sostituite dalle seguenti: Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.
Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, sono sostituite dalla parola: sono, e sono aggiunte, in fine, le parole: L'importo annuo di tali borse ed assegni è elevato compatibilmente alle disponibilità di bilancio delle singole università e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.
Il settimo comma è sostituito dal seguente:

Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.
All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta, sono sostituite dalle seguenti: Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto rettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.
L'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed agli istituti di istruzione superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. A tale divieto si può derogare previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di specifica documentazione delle facoltà.
Il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.
Il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di assistente si riferiscono alla data di pubblicazione dei bandi rispettivi.
Il quindicesimo comma è sostituito dal seguente:

Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali di cui all'articolo 7-bis della citata legge n. 766, in servizio nell'anno accademico 1978-79, e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianità di insegnamento. Tutte le stabilizzazioni cessano con l'entrata in vigore della riforma universitaria o comunque all'atto dell'entrata in vigore di un organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.
Dopo il quindicesimo comma è aggiunto il seguente:

I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.
Al sedicesimo comma le parole: le quote, sono sostituite dalle parole: delle quote, e le parole: gli assegni familiari, sono sostituite dalle parole: degli assegni familiari.
Al sedicesimo comma la parola: elevabili, è sostituita dalla parola: elevabile.
Al diciassettesimo comma dopo le parole: va riferito a quello, sono aggiunte le seguenti: annuo lordo.
Dopo il diciottesimo comma è aggiunto il seguente:

Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i professori aggregati con nomina al 1 novembre 1970, che, alla data del 1 novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766. Agli stessi che abbiano completato tre anni di effettivo servizio in qualità di professori aggregati è eccezionalmente consentito di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto domanda al rettore dell'università al tempo competente e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione qualora intendano usufruire dei benefici della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Il diciannovesimo comma è sostituito dai seguenti:

Al personale non docente già dipendente dal Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il Consorzio medesimo e presso amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.
Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237.
Il ventiduesimo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO