stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102

Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1986)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-4-1978

Art. 7


Nella prima applicazione del presente decreto all'Università degli studi di Udine sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B.
I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nell'allegata tabella A.
In relazione al disposto dell'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, i posti di assistente di cui al precedente comma non sono riassorbibili fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria e comunque fino al 10 novembre 1983.
I ruoli organici del personale non docente sono incrementati dal numero dei posti previsti nell'allegata tabella B.
I professori e gli assistenti universitari di ruolo su posti convenzionati, attualmente in servizio presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università, restando assegnati alla stessa facoltà e alla stessa disciplina. In corrispondenza degli inquadramenti sono assegnati alla medesima facoltà altrettanti posti di professori da prelevare da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli assistenti universitari, sono istituiti altrettanti posti di ruolo.
I professori e gli assistenti universitari di ruolo, ivi compresi i vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo già banditi all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, e i professori, incaricati stabilizzati in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono assegnati alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine, di cui al precedente art. 1, primo comma, n. 1), salvo quanto previsto dal successivo comma.
I professori e gli assistenti universitari di ruolo e su posti convenzionati e i professori incaricati stabilizzati presso la facoltà di lingue e letterature straniere, funzionante in Udine, potranno optare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento per ricoprire il medesimo posto o il medesimo insegnamento della stessa materia o di materie affini presso l'Università di Trieste, anche in soprannumero.
I contrattisti e gli assegnisti in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, funzionante in Udine, a domanda potranno passare all'Università degli studi di Udine.
Nella prima applicazione del presente decreto il personale dipendente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine, in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto presso la facoltà di lingue e letterature straniere e presso i corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1, è inquadrato a domanda nel ruolo del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, mediante utilizzazione dei posti di cui alla allegata tabella B.
L'inquadramento avviene nelle qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti alle mansioni per le quali il personale è stato assunto e con riferimento al titolo di studio posseduto.