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LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980
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Art. 19


Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purché abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.
All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.
La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.
Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.
Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.
Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con l'Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.
Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:
a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382))
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)). .(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".