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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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  • DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL
    SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

    Capo I
    DECENTRAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • PROCEDURE
  • 6
  • 7
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
    PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
    UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

    Capo I
    IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN
    SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
  • 16
  • 17
  • NORME FINALI E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME FINALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  23-11-1977

Art. 16

Valutazione e riconoscimento dei servizi


Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.
Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.
Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1 gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
L'assegno ad personam di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.