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LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

Norme per l'arte negli edifici pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2012)
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Testo in vigore dal:  24-1-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.))
((7))
((Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.))
((7))

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni. (4) (5)

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 luglio 1962, n. 1073 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 28 luglio 1967, n. 641 ha disposto (con l'art. 48) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 5 agosto 1975, n. 412 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54 ha disposto (con l'articolo unico, comma 22) che "Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237."
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio".