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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  25-12-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.


Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.(5)
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:
1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65;
((5a))

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;
((5a))

3) per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65.
((5a))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 20 marzo 1964, n. 115 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 1, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 166, sono istituiti 130 posti dall'anno accademico 1964-65."
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AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 18 dicembre 1964, n.1358 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che "A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073."