DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Universita'.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 11-2-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
    (Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario) 
 
  Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari  con
la qualifica di straordinario, nella  classe  iniziale  di  stipendio
ovvero nella classe  corrispondente  a  quella  in  godimento  e  con
l'anzianita' in essa maturata, i  professori  aggregati  in  servizio
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i vincitori
di concorsi a professore aggregato espletati o banditi  anteriormente
alla data stessa, nonche' i direttori di ruolo delle scuole  autonome
di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8
febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta  data.  Quest'ultima
figura e' soppressa. ((13)) 
  Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo,  nella  classe
iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati  compresi  nella
terna dei vincitori di un concorso a  cattedra  espletato  o  bandito
anteriormente  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, non siano alla stessa data professori di  ruolo  e  si
trovino in servizio presso le  facolta'  e  scuole  universitarie  in
qualita' di professori incaricati o assistenti e di ruolo. 
  Quest'ultimo  requisito  non  e'  richiesto  per  coloro  che  sono
compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata  in  vigore
del presente provvedimento. 
  Le domande e di cui ai precedenti commi  devono  essere  presentate
entro un mese dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento  o
comunque   dall'acquisizione    del    titolo    valido    ai    fini
dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di
ostetricia e per gli aggregati clinici di  cui  al  primo  comma,  il
termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente provvedimento. 
  Le facolta' presso le quali l'avente  titolo  all'inquadramento  in
ruolo presti servizio in qualita' di incaricato o  di  assistente  di
ruolo ovvero di aggregato sono tenuto  a  deliberare  sulla  chiamata
entro trenta giorni dalla domanda. 
  In mancanza, la chiamata puo' essere deliberata, entro i successivi
sessanta giorni, da qualsiasi facolta', per la disciplina o  per  una
delle  discipline  del  relativo  concorso,  o  per  una   disciplina
strettamente affine. 
  Coloro  che  siano  chiamati  da  piu'  facolta'  sono  tenuti   ad
esercitare immediatamente l'opzione. 
  Ove non  sia  intervenuta  alcuna  chiamata,  il  Ministro  per  la
pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le  facolta',  assegna
con proprio decreto gli  aventi  titolo  non  chiamati,  su  conforme
parere della  1a  sezione  del  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione, con preferenza per le facolta' rette da comitati tecnici. 
  In  corrispondenza  delle  nomine  disposte  sono  assegnati   alle
facolta' altrettanti posti di ruolo in  soprannumero.  Espletati  gli
inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito  dall'art.
1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, e' soppresso, restando ferma la
decorrenza della nomina agli effetti economici a partire  dall'inizio
dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o  la  cui
nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973. 
  A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, sono inquadrati  anche  in  soprannumero  nel
ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di
idonei non  scaduta  in  un  concorso  ad  assistente  ordinario.  Il
disposto di cui al presente comma  si  applica  anche  ai  professori
ordinari  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  che,  all'atto
dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino  servizio
nelle universita' da almeno tre anni in  qualita'  di  comandati  con
funzioni di assistente presso corsi  ufficiali  di  insegnamento,  ai
sensi dell'articolo 131 del testo unico delle  leggi  sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592;  il
termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel
ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al
ruolo di provenienza. 
  La nomina e' disposta presso  la  facolta'  nella  quale  e'  stato
bandito il concorso, per la stessa  disciplina  o,  con  il  consenso
dell'interessato, per disciplina  affine.  La  nomina  puo'  altresi'
essere disposta presso altra facolta', qualora vi sia il consenso  di
entrambe le facolta' interessate e dell'avente titolo. 
  Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi  a  posti  di
assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in  vigore  del
presente provvedimento e non ancora espletati, nonche'  ai  vincitori
dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In  questo  caso  il
termine di cui al decimo comma del presente  articolo  decorre  dalla
data di pubblicazione dell'esito del concorso. 
  Il ruolo degli assistenti e' trasformato in ruolo ad esaurimento al
termine del quarto anno accademico successivo all'entrata  in  vigore
del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso  i
posti che si renderanno disponibili, con  designazione  di  un  unico
vincitore  e  con  esclusione  della  formulazione  di  giudizio   di
idoneita', restando riservata la partecipazione a coloro che siano: 
    a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5; 
    b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica; 
    c) tecnici laureati. (7)(8) 
  Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle  condizioni
previste nel  secondo  comma  del  successivo  articolo  5,  nonche',
limitatamente  ai  posti  che  saranno  messi   a   concorso   presso
universita' istituite negli ultimi sei  anni,  coloro  che  siano  in
possesso di laurea. 
  Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato
nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di  ruolo
per i quali  non  siano  stati  banditi  i  relativi  concorsi,  sono
stabilizzati  nell'incarico  fino   all'espletamento   del   concorso
riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e
quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico  1973-74.  Nel
caso in cui tale termine non  sia  rispettato,  il  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  provvede  alla  costituzione  di  una  apposita
commissione giudicatrice.  Tale  disposizione  si  applica  anche  ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento ma  non  espletati  entro  lo  stesso  anno  accademico
1973-74. 
  Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e
le  nomine  ad  assistente  ordinario  dei  vincitori  dei   concorsi
riservati  sono  attribuiti  alla  competenza   dei   rettori   delle
universita'  e   dei   direttori   degli   istituti   di   istruzione
universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica
istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi. 
  Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle  facolta'  presso
cui si svolge  l'insegnamento  al  quale  essi  prestano  la  propria
attivita' didattica e di ricerca; le  competenze  amministrative  nei
loro confronti gia' spettanti al titolare  della  disciplina  vengono
trasferite al consiglio di facolta'. 
  Quando una facolta' intende  coprire  per  trasferimento  un  posto
vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le  stesse
procedure previste dalle  norme  vigenti  per  il  trasferimento  dei
professori universitari di ruolo. 
  Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a  seguito
dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1
del presente provvedimento, le  nomine  dei  professori  universitari
hanno decorrenza immediata; hanno  altresi'  decorrenza  immediata  i
trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974. 
  Per detti trasferimenti non  si  applica,  per  quanto  concerne  i
professori  straordinari,  la  limitazione  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  93  del  testo  unico  delle   leggi   sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha diposto (con l'art. 24,  comma  1)
che " La data della trasformazione  del  ruolo  degli  assistenti  in
ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo  comma,  del
decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito  con  modificazioni
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' da intendersi riferita al 31
ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo 
all'entrata in vigore della citata legge di conversione." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 convertito con modificazioni dalla
L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1)  che  "La  data
della  trasformazione  del  ruolo  degli  assistenti  in   ruolo   ad
esaurimento,  di  cui  al  tredicesimo  comma  dell'articolo  3   del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con  modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e gia' prorogata al 31  ottobre
1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, e' ulteriormente  prorogata
al 31 ottobre 1979". all'entrata in vigore della citata legge di 
conversione." 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982  n.
20,  (in  G.U.  1a  s.s.  10.02.1982  n.  40)  ha  dichiarato  "   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma,  del  D.L.  1
ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Universita'"), nel  testo
risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella
parte in cui consente che siano collocati nel  ruolo  dei  professori
con qualifica di straordinario  "gli  aggregati  clinici  di  cui  al
r.d.l. 8 febbraio 1937,  n.  794"  ("Approvazione  della  convenzione
stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia universita' di Roma  ed  il
Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali  riuniti  di  Roma,  circa  il
nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I"  "),  convertito  nella
legge 2 giugno 1939, n. 739".