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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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  • Articoli
  • PERSONALE CIVILE

    Capo I
    Personale civile non di ruolo assunto con mansioni impiegatizie o
    salariali presso gli uffici delle Amministrazioni statali
  • 1
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  • Personale civile assunto con mansioni impiegatizie o salariali alle
    dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel
    Territorio di Trieste
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  • 5
  • orig.
  • 6
  • orig.
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  • 10
  • Istituzione dell'Ufficio regionale del lavoro e inquadramento del
    relativo personale
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  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA
    DELLA VENEZIA GIULIA

    Capo I
    Collocamento in ruoli organici separati e limitati
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Opzione per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per
    l'inquadramento negli impieghi civili
  • 21
  • orig.
  • 22
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  • orig.
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  • orig.
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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  • 35
  • 36
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1 maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.
Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena, di decadenza, domanda documentata nel termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa, sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da tale data.
La sistemazione contesa dai precedenti commi non può comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1 luglio 1956 è considerato come anzianità di ruolo speciale transitorio.