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LEGGE 16 ottobre 1975, n. 493

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

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Testo in vigore dal: 18-10-1975
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 13  agosto  1975,  n.  377,
concernente provvedimenti per il rilancio  dell'economia  riguardanti
incentivi a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese,  agricoltura,
interventi  per  il  Mezzogiorno  e  trasporti,   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al primo comma, le parole: "al  31  dicembre  1975"
sono sostituite con le seguenti: "al 31 marzo 1976", e le parole: "al
30 settembre 1976" sono sostituite con le seguenti: "al  31  dicembre
1976". 
 
  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: 
  Per i contratti di mutuo stipulati  dagli  istituti  di  credito  a
medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso  d'interesse  a
carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione  a
domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla  legge  30
luglio 1959, n. 623, e successive  modificazioni,  il  contributo  in
conto interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento  per
i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n.  646,  e  successive
modificazioni, restando a carico del mutuatario  il  tasso  agevolato
pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto
di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento. 
 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 2-bis. - Fino all'entrata in vigore di nuove norme in  materia
di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976  i  tassi
agevolati annui di interessa previsti dalle  leggi  vigenti,  recanti
provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui
finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono  stabiliti
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con  il  Ministro
competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale  per
il credito e il risparmio. 
  I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti  a  norma  del  comma
precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la  stipula  del
contratto interviene successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di
cui ai precedenti commi. 
 
  L'articolo 3 e' sostituito con il seguente: 
  Il fondo di cui al primo  comma  dell'articolo  3  della  legge  28
maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito  centrale,  e'
incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del
Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi  nell'anno  1975,  di  lire  8
miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977. 
  L'importo di lire  20  miliardi  di  cui  al  precedente  comma  e'
destinato esclusivamente  alla  corresponsione  di  contributi  sugli
interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti  di
nuove macchine utensili e di produzione,  ai  sensi  della  legge  28
novembre 1965, n. 1329, e successive  modificazioni,  sempre  che  il
costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1
milione. 
 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
 
  All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: "in  aggiunta  alle
somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179",  sono  aggiunte
le seguenti: "e per  la  copertura  della  differenza  tra  la  spesa
ammessa  e  quella  necessaria  per  la  realizzazione  delle   opere
approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate,  a
causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi". 
 
  All'articolo 7, al primo comma, le  parole:  "lire  100  miliardi",
sono sostituite con le parole: "lire 85 miliardi"; 
    il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti: 
  Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari  od
affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative
agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti,
l'importo del mutuo e' commisurato  al  100  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il  mutuo
puo' essere concesso nella misura del 75  per  cento  della  predetta
spesa. 
  Sara' accordata priorita' alle domande presentate  dai  coltivatori
diretti e dalle cooperative agricole di  cui  al  primo  periodo  del
precedente comma; 
    prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti: 
  Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si  applicano
le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte  con  provvedimenti
emanati dalle regioni a statuto speciale ed  a  statuto  ordinario  e
dalle province autonome di Trento e Bolzano sono  estese,  a  partire
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  gennaio  1972,  n.  11,  le   disposizioni   di   cui
all'articolo  36  della  predetta  legge   n.   454,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
 
  L'articolo 9 e' sostituito con il seguente: 
  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  255  miliardi  destinata   al
completamento,  ripristino  ed  adeguamenti  funzionali  di  impianti
relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purche'  gia'  muniti  di
progetti esecutivi. 
  Rientrano nelle opere, di cui al  precedente  comma,  anche  quelle
che, pur essendo estranee a  comprensori  classificati  di  bonifica,
sono opere collettive  che  vengono  eseguite  da  parte  di  enti  o
consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo. 
  Entro 60 giorni dalla  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste
provvede all'individuazione delle opere da finanziare  distinguendole
in opere di carattere regionale ed opere di carattere  interregionale
o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa
con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone
un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione  vengono
trasferiti, nel quadro dei programmi regionali  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 9 della legge  16  maggio  1970,  n.  281,  i  fondi  di
competenza regionale. 
  La  quota  del  piano  di  riparto  di  competenza  del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per il  finanziamento  di  opere  di
carattere interregionale e nazionale viene iscritta  nello  stato  di
previsione della spesa dello stesso dicastero. 
 
  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 9-bis. - E' autorizzata  la  spesa  di  lire  5  miliardi  per
provvedere agli studi tecnici ed economici ed  alle  ricerche,  anche
sperimentali,  riguardanti  i  problemi   connessi   alla   razionale
utilizzazione delle risorse idriche a  scopo  irriguo,  con  riguardo
anche all'applicazione di nuove tecnologie  ed  alla  salvaguardia  e
conservazione  di  acque  pubbliche  superficiali  o  sotterranee   o
accumulate in serbatoi. 
 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  Al fine di avviare un  organico  programma  di  interventi  per  il
potenziamento ed il miglioramento del  patrimonio  zootecnico  ed  in
attesa  che  siano  emanate  le   relative   norme   legislative   di
coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti,
e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento  di
interventi  urgenti  nel  settore   zootecnico,   comprensivo   degli
allevamenti  di  acquicoltura  intensiva,  da  attuarsi  secondo   le
modalita' di cui al successivo comma. Lo stanziamento  predetto,  nel
quadro dei programmi regionali di  sviluppo  di  cui  all'articolo  9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito  tra  le  regioni
salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. 
  Entro 40 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il CIPE, su proposta del Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste che  a  tal  fine  acquisisce  il  parere  della  commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, determina gli indirizzi generali e particolari per  l'attuazione
degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al  riparto
del finanziamento tra le regioni nonche'  alla  determinazione  della
quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste  ai  sensi  del  predetto  decreto
presidenziale. 
  A favore del "fondo per lo sviluppo della zootecnia"  di  cui  alla
legge 8 agosto 1957, n.  777,  ed  all'articolo  13  della  legge  27
ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
disposta  un'ulteriore  anticipazione  di  lire   15   miliardi   per
l'esercizio 1975. 
  Le disponibilita' del  fondo  anzidetto  possono  essere  destinate
anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature  per  la  meccanizzazione
delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonche' di mezzi
ed attrezzature per la conservazione dei prodotti  zootecnici  e  dei
foraggi destinati all'allevamento. 
  Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui  ai
precedenti  commi,  l'IRVAM  -  Istituto  per  le   ricerche   e   le
informazioni  di  mercato  e  la  valorizzazione   della   produzione
agricola, svolge, secondo le istruzioni  che  saranno  impartite  dal
Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  ricerche  ed  indagini
sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici  interni  ed
esteri. Per l'espletamento  dei  predetti  compiti  il  Ministro  per
l'agricoltura e le foreste assegnera' all'IRVAM contributi finanziari
entro il limite di  spesa  di  lire  1.300  milioni,  sulla  base  di
individuati programmi di attivita'. 
  Il  termine  di  cui   all'ultimo   comma   dell'articolo   3   del
decreto-legge 6 luglio 1974, n.  254,  convertito  con  modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 383, e' prorogato al 31 dicembre  1977
limitatamente ai mangimi per la zootecnia. 
 
  Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 10-bis -  Contributi  di  avviamento  alle  organizzazioni  di
produttori.  -  Per  la  concessione  di  contributi  di  avviamento,
previsti dall'articolo 6 della legge  27  luglio  1967,  n.  622,  in
favore  delle  organizzazioni  di   produttori   ortofrutticoli,   e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975. 
  Art. 10-ter  -  Interventi  per  la  commercializzazione  dell'olio
d'oliva. - Per gli interventi a sostegno di iniziative di  produttori
agricoli per la commercializzazione  dell'olio  d'oliva  e  di  altri
prodotti agricoli pregiati  colpiti  dalla  crisi  congiunturale,  ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  7  agosto  1973,  n.  512,  e'
autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi. 
  Art. 10-quater - Interventi a  sostegno  della  commercializzazione
dei  prodotti.  -  Per  la  concessione  delle  provvidenze  di   cui
all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi. 
  Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a  valere  sulla
presente autorizzazione e'  elevato  al  10  per  cento  della  somma
mutuata. 
  I prestiti predetti, che avranno la durata  di  un  anno,  potranno
essere concessi anche per i finanziamenti necessari a  prolungare  il
periodo di stoccaggio dei  prodotti  in  particolari  contingenze  di
mercato. 
  Art. 10-quinquies - Forestazione. - E' autorizzata la spesa di lire
20  miliardi  per  l'attuazione  di  un   programma   di   interventi
straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa,  mediante
l'esecuzione  di   piantagioni   di   specie   forestali   a   rapido
accrescimento. 
  Il programma di cui al precedente comma e' approvato,  su  proposta
del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che,  anche  al
fine del riparto  del  finanziamento  tra  le  regioni,  sentira'  la
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n.  281,  stabilendo  i  criteri  e  gli  indirizzi  per
l'attuazione del programma medesimo. 
  Il CIPE  determinera'  la  quota  che,  nel  quadro  dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 9  della  legge  16  maggio
1970, n. 281, e'  assegnata  alle  regioni  nonche'  quella  per  gli
interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste  demaniali,
con particolare riguardo agli  investimenti  con  colture  legnose  a
rapida crescita nelle pertinenze  idrauliche  demaniali,  e  per  gli
studi, le ricerche e  le  applicazioni  tecniche  di  competenza  del
Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  comprese  le  spese  per
l'elaborazione del programma. 
  Art.  10-sexies  -  Incendi  boschivi.  -  Per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1915, n. 47, in  aggiunta
ai finanziamenti gia' disposti e'  autorizzata  per  l'anno  1976  la
spesa di lire 8 miliardi da  iscriversi  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  La spesa prevista verra' cosi' ripartita: 
    a) lire 0,5 miliardi  per  la  realizzazione  dei  piani  di  cui
all'articolo 1 e delle  carte  di  cui  all'articolo  4  della  legge
citata; 
    b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle  iniziative,  delle
opere e  per  l'acquisto  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  di  cui
all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire  1,5  miliardi
da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione  dello
Stato; 
    c) lire 3 miliardi per il funzionamento del  servizio  antincendi
boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui  all'articolo  6
della stessa legge; 
    d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al  quinto
comma dell'articolo 7 della legge  medesima  e  per  l'indennita'  di
rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso; 
    e) lire 1 miliardo per gli interventi  previsti  nell'articolo  8
della citata legge, da ripartirsi fra le regioni. 
  Art. 10-septies. - Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti
per il 1976, e' stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450
milioni cosi' ripartita: 
    lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso; 
    lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio; 
    lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo; 
    lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo. 
 
  All'articolo 12, il titolo e' sostituito dal seguente: 
  "Agevolazioni fiscali"; 
    al primo comma le parole: "del 3 per cento", sono sostituite  con
le parole: "dell'1 per cento"; 
    e' aggiunto il seguente comma: 
  Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per  cento  e  al  6  per  cento
dell'aliquota   dell'imposta   sul    valore    aggiunto    previste,
rispettivamente,  nel  primo,  nel  secondo   e   nel   terzo   comma
dell'articolo 78 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre  1972,
n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito  con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono  ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976. 
 
  Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente: 
  Art. 12-bis. - Per  le  misure  previste  dal  presente  titolo  si
applica  il  principio  fondamentale  stabilito   dall'ultimo   comma
dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 
 
  All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  Dello  stanziamento  medesimo  saranno  riservate  per  il  settore
agricolo le seguenti somme: 
    a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione; 
    b) lire 50  miliardi  per  la  concessione  di  contributi  e  di
anticipazioni finanziarie a favore di  cooperative  agricole  e  loro
consorzi, enti di sviluppo ed associazioni  di  produttori  agricoli,
per  la  promozione  ed   il   potenziamento   delle   strutture   di
trasformazione,  conservazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,  purche'  in  ogni  caso  negli   organi   deliberanti   la
maggioranza sia riservata ai produttori agricoli; 
    c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati  alla
protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione. 
  La  individuazione  delle  spese  e  degli  interventi  di  cui  al
precedente comma sara' effettuata  dalla  Cassa  per  il  Mezzogiorno
d'intesa con le regioni meridionali. 
  In ogni  caso  una  quota  non  inferiore  alla  meta'  dell'intero
stanziamento di cui al  primo  comma  dovra'  essere  destinata  alla
realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali. 
 
  Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 13-bis. - Gli istituti speciali meridionali di credito a medio
termine  sono  autorizzati  ad  utilizzare  i  fondi  rivenienti  dai
prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni  di
cui al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  21  ottobre  1974,  n.  274,
anche  per   le   operazioni   di   credito   industriale   stipulate
antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo   e
comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974. 
 
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani.  -
Per la concessione di contributi statali  nei  comuni  prescelti  dal
CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo  3
della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in  aggiunta
ai limiti di impegno di cui all'articolo  9  della  legge  stessa,  i
seguenti limiti di impegno: 
    lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978; 
    lire 2 miliardi per l'anno 1979. 
  Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di  costruzione
della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinera' le  somme
ad altri comuni. 
  La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonche'
di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, puo'  avvenire
per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria  o
in sopra-elevata  o  parzialmente  in  superficie,  purche'  in  sede
propria opportunamente protetta. 
 
  All'articolo 15, al primo comma, le parole: "a lire 351  miliardi",
sono sostituite con le seguenti: "a lire 325 miliardi"; 
    al secondo comma, le parole: "lire 151 miliardi", sono sostituite
con le seguenti: "lire 125 miliardi", e  le  parole:  "per  lire  126
miliardi", con le seguenti: "per lire 100 miliardi". 
 
  All'articolo 16, al primo comma, la cifra: "30" e' sostituita dalla
seguente: "29"; 
    il secondo comma e sostituito dal seguente: 
  Il maggiore importo di lire 9 miliardi sara' iscritto in ragione di
lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976. 
 
  All'articolo 17, al secondo comma, le parole: "misura  del  30  per
cento", sono sostituite con le seguenti: "misura del 50 per cento"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  I  veicoli  di  cui  al  primo  comma  dovranno  uniformarsi   alle
caratteristiche funzionali indicate dal  Ministero  dei  trasporti  -
Direzione generale MCTC  -  il  quale  ne  approvera',  in  relazione
all'uso cui essi sono destinati,  i  corrispondenti  tipi  unificati,
sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei  veicoli
sia di esercizio delle linee. 
 
  L'articolo 18 e' soppresso. 
 
  All'articolo 19, al primo comma, la cifra:  "2129",  e'  sostituita
dalla seguente: "2408"; 
    al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: 
  "Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394". 
 
  All'articolo 20, al primo comma, sono aggiunte, infine, le  parole:
"in relazione alle autorizzazioni  di  spesa  di  cui  agli  articoli
precedenti"; 
    dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani  di  riparto  in
appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri  bilanci  riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto. 
  Le somme destinate alle singole regioni in base ai  vari  piani  di
riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente  decreto
alle regioni stesse saranno  versate  dal  Ministero  del  tesoro  in
appositi conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria
centrale,  le  quali  le   regioni   effettueranno   i   prelevamenti
bimestralmente su richiesta  di  accredito  a  favore  del  tesoriere
regionale  effettuata  sulla  base  di   relazioni   indicative   dei
fabbisogni di pagamenti o connessi con lo stato di realizzazione  dei
programmi di intervento. 
 
  Dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 20-bis. - Alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
6, 7, 9,  10,  10-quinquies  e  17  del  presente  decreto-legge,  da
determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78  del  testo
unico  approvato  col  predetto  decreto  presidenziale.  Tali  quote
verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province
per le finalita' previste dal presente decreto.