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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 657

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni.

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Testo in vigore dal: 14-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 21 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;  28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n.  844;  19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14
luglio  1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e
695;  23  dicembre  1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282 e 8 maggio
1956,  nn. 481 e 482, che recano delle aggiunte e delle modificazioni
alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio
1956 o stabiliscono altre date di scadenza;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1954, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile
1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  31  dicembre 1955, che approva il
testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunita' europea
del  carbone  e  dell'acciaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 20 giugno 1956;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di mantenere i dazi della vigente tariffa
doganale  al  livello  stabilito  con  le anzidette norme temporanee,
apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949, n. 993, e confermata con le leggi 7
dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa
doganale   dei   dazi   di   importazione,   stabilite   col  decreto
Presidenziale  8  luglio  1950,  n.  453,  e  successive  aggiunte  e
modificazioni,  in  vigore  alla  data  del  presente  decreto,  sono
prorogate,  con  le  nuove  aggiunte  e  le modificazioni di cui alle
allegate  tabelle  (A e B) firmate dal Ministro per le finanze, a non
oltre il 14 luglio 1957, ad eccezione delle disposizioni previste nei
decreti  Presidenziali  8  agosto  1955, n. 695, 23 dicembre 1955, n.
1279,   8  maggio  1956,  n.  481,  e  nell'articolo  5  del  decreto
Presidenziale  8  maggio  1956, n. 482, che restano applicabili a non
oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti,
e ad eccezione di quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3.