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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/2019)
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  • Articoli

  • Organizzazione del ministero

    Sezione I

    Dipartimenti
    del Ministero
  • 1
  • 2
  • 3

  • Articolazione dei dipartimenti

    Sezione I

    Dipartimento del tesoro
  • 4
  • 5
  • 6

  • Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

  • Dipartimento delle finanze
  • 12
  • 13

  • Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
    servizi
  • 14
  • 15

  • Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle
    finanze
  • 16
  • 17
  • 18

  • Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
  • 19

  • Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
  • 20
  • 21
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2013
al: 30-7-2013
aggiornamenti all'articolo
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il  regolamento  di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria",  ed  in  particolare  l'articolo  45,  che
prevede  la  soppressione  del  Servizio  consultivo   ed   ispettivo
tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica; 
  Visto altresi' l'articolo 74 del citato decreto-legge  n.  112  del
2008, che prevede il ridimensionamento  degli  assetti  organizzativi
esistenti nelle amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito  dalla
legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di  termini  previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie  urgenti",  ed
in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del
Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il  compito  di  distribuire  gli
uffici di livello dirigenziale non  generale  del  Ministero  tra  le
strutture di livello  dirigenziale  generale  anche  in  deroga  alla
eventuale distribuzione degli uffici  di'  livello  dirigenziale  non
generale stabilita nel  regolamento  di  organizzazione  del  singolo
Ministero; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2010,  n.
25,  recante   "proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni
legislative", che prevede la riduzione degli uffici  dirigenziali  di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione
del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40.  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto  alle  frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella  forma
dei  cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,   di   potenziamento   e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori; 
  Visto l'articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica", che prevede che i posti  corrispondenti
all'incarico di componente di collegio dei sindaci, in  posizione  di
fuori  ruolo  istituzionale,  soppressi  presso  l'IPSEMA,  l'ISPESL,
l'IPOST e l'ENAM siano trasformati in posti di  livello  dirigenziale
generale  per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg.  n.  71,  relativo
alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni
mediche di verifica; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n.  108,  relativo
alla riallocazione delle funzioni svolte  dalle  soppresse  Direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale
si e' proceduto  alla  riallocazione  delle  funzioni  del  soppresso
Istituto di studi ed analisi economica (ISAE); 
  Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R.
30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo, ed in particolare l'articolo 1, comma 3,  lettera  a),  che
dispone una  riduzione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale  e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in  misura   non
inferiore al 10% di quelli  risultanti  a  seguito  dell'applicazione
dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visto l'art. 21, comma 5, lettera b), del decreto legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011,  n.  214,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che  i
posti corrispondenti  all'incarico  di  componente  di  collegio  dei
sindaci in posizione di fuori ruolo  istituzionale  soppressi  presso
l'INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
per le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 luglio  2012,  registrato  alla
Corte dei conti il  31  luglio  2012,  reg.  n.  7,  fg  n.  321,  di
individuazione e attribuzioni degli Uffici  di  livello  dirigenziale
non generale dei Dipartimenti; 
  Visto il decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge,  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed  in  particolare
l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere a) e
b) la riduzione della dotazione organica del  personale  dirigenziale
del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al  personale  non
dirigenziale, nonche' il comma 5 che fissa i principi  relativi  alla
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 10-ter, del citato decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 che prevede che i  regolamenti  di  organizzazione
dei  Ministeri,  di  cui  al  comma  10  dello  stesso  articolo   ed
all'articolo 23-quinquies, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
ottobre  2012  concernente  la   rideterminazione   delle   dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  l'Amministrazione  ha  informato  le
organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013; 
  Visto  il  richiamato  articolo  2,  comma   10-ter,   del   citato
decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il
parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai
sensi della medesima norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente  con  i
compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia  e  delle
finanze dalla normativa di settore vigente e  con  i  contingenti  di
organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non,  da
ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Dipartimenti del Ministero 
 
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui  all'articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300  del
1999". Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: 
  a) Dipartimento del tesoro; 
  b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
  c) Dipartimento delle finanze; 
  d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei
servizi. 
  2. Ciascun dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu'  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero
massimo  di  573.  In  tale  numero  sono   comprese   le   posizioni
dirigenziali relative alla Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  nonche'  quelle
relative  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  all'Organismo
Indipendente di Valutazione. 
  3.  Operano  nell'ambito  del   Ministero   la   Scuola   superiore
dell'economia  e  delle  finanze  e   l'Organismo   indipendente   di
valutazione con la  relativa  struttura  di  supporto  articolata  in
uffici dirigenziali non generali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle Premesse: 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   87    della
          Costituzione: 
              "87. Il Presidente della Repubblica e'  il  capo  dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica." 
              Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali." 
              La legge 14 gennaio 1994, n. 20  recante  "Disposizioni
          in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei
          conti" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio  1994,  n.
          10. 
              Il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive       modificazioni       recante       "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59" 
              e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n.  203,
          S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e
          successive   modificazioni    recante    "Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazz. Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 359 dell'articolo 1 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 
              (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
              "359. Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          dell'evasione e dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di
          controllo, analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica,
          possono  essere  conferiti,   nell'ambito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro  il  30  giugno  2008,
          incarichi di livello dirigenziale  generale  a  persone  di
          particolare  e  comprovata  qualificazione   professionale,
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
          numero non superiore a quattro unita'.  Ove  tale  facolta'
          venga esercitata, a  decorrere  dalla  data  dell'eventuale
          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal
          presente  comma,  sono  soppressi  due  posti  di   livello
          dirigenziale  non  generale  effettivamente   coperti   per
          ciascun incarico conferito." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008,  n.  43,  abrogato  dal  presente   decreto,   recava
          "Regolamento    di    riorganizzazione    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296"ed  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale  e  di  proroga  di   termini),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: 
              "Art. 4. Differimento e proroga di termini 
              In vigore dal 29 dicembre 2011 
              1. Al fine di consentire da parte  dell'amministrazione
          finanziaria  l'efficace  utilizzo   delle   risorse   umane
          previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea,
          ai quattro dipartimenti, tenuto conto che  sono  ancora  in
          corso le attivita' di verifica  conoscitiva  indispensabili
          per la allocazione delle predette risorse in funzione delle
          finalita'  di  potenziamento   dell'azione   di   contrasto
          dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,   nonche'   delle
          funzioni di controllo, analisi e monitoraggio  della  spesa
          pubblica ivi previste,  il  termine  del  30  giugno  2008,
          stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31  ottobre
          2008. Considerata l'impossibilita' di concludere  entro  il
          termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123  del  29  maggio
          2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di
          verifica  conoscitiva  indispensabili  per  la  allocazione
          delle  risorse  umane  in  funzione  delle   finalita'   di
          potenziamento  dell'azione  di  contrasto  dell'evasione  e
          dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo,
          analisi   e   monitoraggio   della   spesa   pubblica,   e'
          autorizzato, altresi', il completamento  del  programma  di
          cui al quarto periodo dell' articolo 1,  comma  481,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  attuato  con  il  citato
          decreto ministeriale,  mediante  integrale  utilizzo  della
          graduatoria entro il 30  settembre  2008,  anche  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo  di  cui  all'  articolo  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." 
              Il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  45  del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art.  45.  Soppressione  del  Servizio  consultivo  ed
          ispettivo tributario e della  Commissione  tecnica  per  la
          finanza pubblica 
              In vigore dal 22 agosto 2008 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Servizio  consultivo  ed  ispettivo
          tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative
          funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  il  relativo
          personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni
          di  appartenenza  ovvero,  se  del  ruolo   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  assegnato  al  Dipartimento
          delle finanze di tale Ministero. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  sono  o
          restano abrogate tutte le  disposizioni  incompatibili  con
          quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: 
              a) gli articoli 9, 10, 11, 12  della  legge  24  aprile
          1980, n. 146, e successive modificazioni; 
              b) l'articolo 22 del regolamento  emanato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; 
              c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3,  comma  1,
          lettere d) ed  e),  limitatamente  al  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; 
              d) gli articoli 4,  comma  1,  lettera  c),  e  18  del
          regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; 
              e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,  n.
          287, e successive modificazioni. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  l'organismo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 474,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478
          e  479  del  medesimo  articolo.  Le   risorse   rivenienti
          dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito
          fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono adottate  le  variazioni  degli  assetti
          organizzativi e funzionali  conseguenti  alla  soppressione
          del predetto organismo e si provvede anche con  riferimento
          al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di  cui
          al comma 480 del medesimo articolo 1." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  74  del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 
              In vigore dal 28 febbraio 2010 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione." 
              Il decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni finanziarie urgenti", convertito  dalla  legge
          28 febbraio 2009, n. 14, e' pubblicato nella Gazz. Uff.  31
          dicembre 2008, n. 304. 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo  41  del
          citato decreto-legge n. 207 del 2008: 
              "10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di cui all'articolo 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.   300,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
              Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  recante
          "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31  ottobre  2009,  n.  254,
          S.O. 
              Si riporta il testo del comma 8 bis dell'articolo 2 del
          decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              "8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74." 
              Il decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40  (Disposizioni
          urgenti tributarie e finanziarie in  materia  di  contrasto
          alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra
          l'altro,  nella  forma   dei   cosiddetti   «caroselli»   e
          «cartiere»,  di  potenziamento  e  razionalizzazione  della
          riscossione tributaria anche in adeguamento alla  normativa
          comunitaria, di  destinazione  dei  gettiti  recuperati  al
          finanziamento di un Fondo per incentivi  e  sostegno  della
          domanda   in   particolari   settori),    convertito    con
          modificazioni  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71. 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito con  modificazioni  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "6. I posti corrispondenti all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale." 
              Il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2010   recante
          "Individuazione della data dell'avvio  delle  funzioni  del
          nuovo  assetto  territoriale   e   rideterminazione   delle
          competenze  territoriali  delle  Commissioni   mediche   di
          verifica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio  2011,
          n. 44. 
              Il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2010   recante
          "Riallocazione delle funzioni delle direzioni  territoriali
          dell'economia e delle finanze" e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 28 febbraio 2011, n. 48. 
              Il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2010   recante
          "Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai
          sensi dell'articolo 7, comma 18, del  decreto-legge  n.  78
          del 2010" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29  gennaio  2011,
          n. 23. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  luglio
          2011, n. 173  recante  "Regolamento  recante  modifiche  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
          43,   concernente   la   riorganizzazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2011, n. 252. 
              Il decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  13
          agosto 2011, n. 188. 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011: 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009." 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214 : 
              "5. I posti corrispondenti all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
              a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
              b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posizioni dirigenziali di livello generale per le  esigenze
          di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   nell'ambito   del   Dipartimento   della
          Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
          rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate  in
          attesa della emanazione  delle  disposizioni  regolamentari
          intese    ad    adeguare    in    misura     corrispondente
          l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
          cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i  relativi
          posti concorrono alla determinazione delle  percentuali  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.   165,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,
          relativamente alle dotazioni  organiche  dei  Ministeri  di
          appartenenza." 
              Il  decreto  ministeriale   5   luglio   2012   recante
          "Individuazione e  attribuzioni  degli  Uffici  di  livello
          dirigenziale non generale dei Dipartimenti"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 settembre 2012, n. 205, S.O. 
              Il  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95   recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario",  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135,  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          luglio 2012, n. 156, S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  23  quinquies  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 23-quinquies Riduzione delle dotazioni  organiche
          e riordino delle strutture del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie fiscali 
              In vigore dal 1 gennaio 2013 
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          all'esito  della  riduzione  degli  assetti   organizzativi
          prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, e le  Agenzie  fiscali  provvedono,
          anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore
          riduzione degli uffici dirigenziali di livello  generale  e
          di  livello  non  generale,  e  delle  relative   dotazioni
          organiche, in misura: 
              1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento  di
          quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto
          articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
              2) per le Agenzie fiscali, tale  che  il  rapporto  tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale  non  dirigenziale,  apportando   una   ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge  n.
          138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
          presente decreto. 
              1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria
          autonomia contabile ed organizzativa, adegua  le  politiche
          assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
          personale  dirigenziale  e  personale  non  dirigente   non
          superiore a 1 su 15. 
              1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al
          comma 1, lettere a), numero 1), e b),  si  applicano  anche
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della  legge
          29  ottobre  1991,  n.  358,  che  si  applica  anche   con
          riferimento ad entrambe  le  sezioni  dell'ufficio  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
              2. Alle amministrazioni di  cui  al  comma  1  che  non
          abbiano adempiuto a  quanto  previsto  dal  predetto  comma
          entro il 31 ottobre  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
          decorrere dalla predetta data, di procedere  ad  assunzioni
          di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi  contratto.
          Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto;  sono  fatte  salve  le   procedure
          concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di  incarichi
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
          livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso  le
          segreterie  delle  commissioni  tributarie  ed  ai  giudici
          tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale  generale
          corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posti di livello dirigenziale non  generale.  La  riduzione
          dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
          presente comma concorre, per la  quota  di  competenza  del
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  alla
          riduzione prevista dal comma 1.  I  soggetti  titolari  dei
          corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   conservano   l'incarico   dirigenziale
          generale fino alla data di cessazione  dello  stesso.  Sono
          fatte  comunque  salve  le   procedure   finalizzate   alla
          copertura  dei  posti  di  livello  dirigenziale   generale
          avviate  alla  medesima  data.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione  della
          dotazione organica degli uffici dirigenziali  non  generali
          non ha effetto sul numero degli  incarichi  conferibili  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
          165 del 2001. 
              4.  Ferme  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
          limitazione  delle  assunzioni,  le  facolta'  assunzionali
          degli   enti   di   cui   al   presente    articolo    sono
          prioritariamente utilizzate per  il  reclutamento,  tramite
          selezione per concorso pubblico, di  personale  di  livello
          non dirigenziale munito di diploma di laurea. 
              5. La riorganizzazione del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie  fiscali  e'  effettuata,  in
          base alle disposizioni dei  rispettivi  ordinamenti  ed  in
          deroga all'articolo 10, con l'osservanza,  in  particolare,
          dei seguenti principi: 
              a) nei casi in cui si ritenga indispensabile,  ai  fini
          dell'efficace   svolgimento   di   compiti    e    funzioni
          dell'amministrazione   centrale,   l'articolazione    delle
          strutture organizzative in uffici territoriali, si  procede
          comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
          da    chiudere    sono    individuati    avendo    riguardo
          prioritariamente a quelli aventi sede in province con  meno
          di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di  dipendenti
          in servizio inferiore a  30  unita',  ovvero  dislocati  in
          stabili in locazione passiva; 
              b)  al  fine  di  razionalizzare  le   competenze,   le
          direzioni  generali  che  svolgono  compiti  analoghi  sono
          accorpate; 
              c) con riferimento alle strutture che operano a livello
          territoriale  sia  ministeriale  sia  delle   Agenzie,   le
          competenze sono riviste in modo tale che, di norma: 
              1) gli incaricati di funzioni di  livello  dirigenziale
          generale non hanno mai competenza infraregionale; 
              2) gli incaricati di funzioni di  livello  dirigenziale
          non generale non  hanno  mai  competenza  infraprovinciale,
          salvo il caso in cui gli  uffici  abbiano  sede  in  comuni
          citta' metropolitane; 
              3)  gli   uffici   infraprovinciali   sono   retti   da
          funzionari. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la direzione  comunicazione  istituzionale
          della fiscalita' e' trasferita,  con  il  relativo  assetto
          organizzativo  e  l'attuale   titolare,   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi.
          La direzione comunicazione istituzionale  della  fiscalita'
          assume  la   denominazione   di   direzione   comunicazione
          istituzionale e svolge i propri compiti con  riferimento  a
          tutti   i   compiti   istituzionali   del   Ministero.   Il
          Dipartimento  delle  finanze  esercita  le  competenze   in
          materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
          alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e   con   la
          decorrenza stabilite con il regolamento  di  organizzazione
          del Ministero adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del presente decreto. 
              7. I componenti dei consigli di  amministrazione  della
          Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a.  attualmente  in  carica
          decadono dalla data di pubblicazione del presente  decreto,
          senza applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del
          codice  civile  e  restano  in  carica   fino   alla   data
          dell'assemblea da convocare, entro trenta  giorni,  per  il
          rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  nell'esercizio  dei  propri   diritti   di
          azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
          la composizione degli stessi con tre  membri,  di  cui  due
          dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e  il
          terzo con funzioni di  amministratore  delegato.  Per  tali
          incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              8.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
          tempestiva  realizzazione   delle   necessarie   operazioni
          societarie e le conseguenti modifiche  statutarie,  tenendo
          anche conto della natura in house delle societa' di cui  al
          comma 7." 
              Si riporta il testo dei commi 10 e 10-ter dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art.  2  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              Commi 1-9 (Omissis) 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              Commi 10-quater - 20-quinquies (Omissis )" 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
          ottobre  2012  recante  "Individuazione  del  numero  delle
          strutture e dei posti di funzione di  livello  dirigenziale
          generale e non generale del Ministero dell'economia e delle
          finanze, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche
          del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
          prima e di seconda fascia e di  quello  delle  aree  prima,
          seconda e terza" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
          2013, n. 39. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
          dicembre 2011 recante "Delega di  funzioni  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri al  Ministro  senza  portafoglio
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione  Pres.
          Filippo Patroni Griffi" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  16
          febbraio 2012, n. 39. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)" e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
          legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni: 
              "23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali." 
              Per  il  riferimento   al   testo   del   comma   4-bis
          dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 si  vedano  le
          note alle premesse.