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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/2019)
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  • Articoli

  • Organizzazione del ministero

    Sezione I

    Dipartimenti
    del Ministero
  • 1
  • 2
  • 3

  • Articolazione dei dipartimenti

    Sezione I

    Dipartimento del tesoro
  • 4
  • 5
  • 6

  • Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

  • Dipartimento delle finanze
  • 12
  • 13

  • Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
    servizi
  • 14
  • 15

  • Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle
    finanze
  • 16
  • 17
  • 18

  • Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
  • 19

  • Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
  • 20
  • 21
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-2013 al: 30-7-2013
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici dì livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
Visto l'articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi presso l'IPSEMA, l'ISPESL, l'IPOST e l'ENAM siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale si è proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a), che dispone una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l'art. 21, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi presso l'INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, fg n. 321, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere a) e b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, altresì, l'art. 2, comma 10-ter, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed all'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013;
Visto il richiamato articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi di tale facoltà;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del 1999". Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione.
3. Operano nell'ambito del Ministero la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e l'Organismo indipendente di valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in uffici dirigenziali non generali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle Premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 87 della Costituzione:
"87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."
La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"
è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo del comma 359 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito."
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, abrogato dal presente decreto, recava "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
"Art. 4. Differimento e proroga di termini
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell' articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella Gazz.
Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica
In vigore dal 22 agosto 2008
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1."
Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
In vigore dal 28 febbraio 2010
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione."
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 41 del citato decreto-legge n. 207 del 2008:
"10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Si riporta il testo del comma 8 bis dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74."
Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71.
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale."
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 44.
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" è pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 febbraio 2011, n. 48.
Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010" è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2011, n. 23.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2011, n. 252.
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 :
"5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza."
Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti" è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 2012, n. 205, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 23 quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 23-quinquies Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità è trasferita, con il relativo assetto organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.
La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7."
Si riporta il testo dei commi 10 e 10-ter dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
Commi 1-9 (Omissis)
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Commi 10-quater - 20-quinquies (Omissis )"
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 recante "Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza" è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2013, n. 39.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres.
Filippo Patroni Griffi" è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" è pubblicata nella Gazz.
Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni:
"23. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali."
Per il riferimento al testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 si vedano le note alle premesse.