stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-3-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 33



Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'articolo 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore del Re per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo indice.

Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.
((12))
------------
AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".