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REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001
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Art. 39



Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostituire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente, può essere disposto con decreto del ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal pretore e composte del podestà, o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.

Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.

Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".